LA STORIA

Qui di seguito vengono riportati i primi sette articoli dello statuto scritto per la fondazione della società. Si può notare come molte cose siano cambiate da quei tempi ad oggi....

ART. 1

Nella primavera dell'anno 1953 per iniziativa della locale Sezione dell'ANPI si è costituita l'ANPI Sport E. Casassa con sede in Genova Prato. Il nome di Emilio Casassa è stato stabilito per sorteggio fra i nominativi dei partigiani locali morti durante la Resistenza per la causa suprema della Libertà. La data di costituzione della Società viene simbolicamente fissata nel giorno 25 Aprile 1953

ART. 2

L'ANPI Sport E. Casassa in quanto emanazione sportiva dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia opererà in conformità allo statuto dell' ANPI NAzionale accettandone finalità ed obbiettivi. L'ANPI Sport E. Casassa, su autorizzazione della Sede Provinciale dell'ANPI, potrà rendersi promotrice oppure aderire a qualsiasi iniziativa tesa a rendere viva e operante la causa dell'antifascismo. Potrà inoltre aderire ad altri movimenti od organizzazioni su iniziative tendenti a migliorare le condizioni sociali in generale ed in particolare nella delegazione in cui ha sede.

ART. 3

L'ANPI Sport E. Casassa si propone di diffondere la pratica sportiva nella delegazione a favore dei ragazzi e dei giovani. Avrà carattere puramente dilettantistico escludendo espressamente ogni forma di lucro.

ART. 4

Le affiliazioni per l'attività agonistica potranno essere indifferentemente indirizzate alle varie Federazioni Regionali del CONI oppure all'UISP-ARCI

ART. 5

I colori sociali sono rosso e bianco

ART. 6

Le entrate della società sono costituite:

- dalle quote sociali versate dai Soci

- da eventuali oblazioni fatte dai Soci o Simpatizzanti

- dai proventi di tutte le attività, manifestazioni ed iniziative organizzate a vantaggio della Società

Non potrà comunque avvalersi di forme pubblicitarie o abbinamenti di qaulsiasi genere anche se tendenti allo scopo di aumentare i proventi sociali

ART. 7

Il patrimonio sociale oltre che da quanto all'Art. 6 è costituito:

- dagli impianti sportivi di proprietà o in concessione della Società

- dalle attrezzature, arredamenti, indumenti e quanto altro acquistato o conferito in proprietà della società, come risulta dall'inventario aggiornato