Legge 12 novembre 1999, n. 414 (in Gazz. Uff., 13 novembre, n. 267)

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

PROMULGA

 

la seguente legge:

 

Art. 1.

 

1.      Il decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1999, N. 317

 

All'art. 1: al comma 1 sono premessi i seguenti: «01. All'art. 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la rubrica e’ sostituita dalla seguente: "Copertura assicurativa e casi di esclusione" e dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: "1-bis. L'elargizione non e’ ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche". 02. All'art. 16 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: "2-bis. L'elargizione e’ revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche"»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. All'art. 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: "1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'art. 2, puo’ essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformita’ a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge". 1-ter. All'art. 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al comma 3, sono soppresse le parole: "entro il medesimo termine previsto dal comma 1". 1-quater. La domanda di elargizione di cui all'art. 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma 1-bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine e’ di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'art. 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 1-quinquies. Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'art. 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, e’ di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 2, capoverso 3-bis, dopo le parole: «dall'art. 21» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. All'art. 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola "centottantesimo" e’ sostituita dalla seguente: "trecentocinquantesimo"».

 

 

 

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