Decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317 (in Gazz. Uff., 14 settembre, n. 216)

Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1999, con il quale e’ stato nominato, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura:

 

Visto l'art. 25 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il quale dispone che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 della medesima legge e, comunque, non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sia abrogato il complesso di disposizioni attualmente vigenti concernenti il Fondo per il sostegno delle vittime delle richieste estorsive, incompatibili con la nuova disciplina;

 

Considerato che la formalizzazione del regolamento di cui all'art. 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, non ancora conclusa, interverra’ in tempi successivi alla scadenza del predetto termine di abrogazione della vigente disciplina;

 

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a consentire, nelle more della piena attuazione della nuova disciplina, la vigenza delle pregresse disposizioni in materia di tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, escludendo cosi’ la determinazione di un vuoto normativo;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

 

EMANA

 

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

 

1.      All'art. 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle medesime;».

2.      All'art. 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 21, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'art. 19, opera con i poteri e secondo le modalita’ previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalita’ di cui alla medesima legge, del comitato di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e successive modificazioni».

3.      All'art. 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

 

Testo risultante a seguito della conversione [L 12.11.1999 n. 414 ALL UNICO]

 

All'art. 1: al comma 1 sono premessi i seguenti: «01. All'art. 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la rubrica e’ sostituita dalla seguente: "Copertura assicurativa e casi di esclusione" e dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: "1-bis. L'elargizione non e’ ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche". 02. All'art. 16 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: "2-bis. L'elargizione e’ revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche"»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. All'art. 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: "1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'art. 2, puo’ essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformita’ a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge". 1-ter. All'art. 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al comma 3, sono soppresse le parole: "entro il medesimo termine previsto dal comma 1". 1-quater. La domanda di elargizione di cui all'art. 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma 1-bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine e’ di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'art. 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 1-quinquies. Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'art. 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, e’ di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; al comma 2, capoverso 3-bis, dopo le parole: «dall'art. 21» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,»; il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. All'art. 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola "centottantesimo" e’ sostituita dalla seguente: "trecentocinquantesimo"».

 

Art. 2.

 

1.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

Testo ospitato sul sito
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