Legge 18 febbraio 1992, n. 172 (in Gazz. Uff., 28 febbraio, n. 49)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

PROMULGA

 

la seguente legge:

 

Art. 1.

 

1.      Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il Governo e’ delegato ad adottare i decreti-legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1992, con l'osservanza dei princi’pi, modalita’ e criteri direttivi contenuti nella legge stessa. 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346.

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 419

 

All'art. 1, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito e’ corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalita’ di cui all'art. 416-bis del codice penale».

L'art. 9 e’ soppresso.

All'art. 10, al comma 1, le parole: «629-bis,» sono soppresse.

All'art. 11, al comma 1, le parole: «629-bis,» sono soppresse.

L'art. 12 e’ soppresso.

 

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