Legge 23 novembre 1998, n. 407 (in Gazz. Uff., 26 novembre, n. 277)

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

PROMULGA

 

la seguente legge:

 

Art. 1.

 

1.      All'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: «non inferiore ad un quarto della capacita’ lavorativa» sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2.      I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonche’ il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita’ di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono gia’ un'attivita’ lavorativa.

3.      All'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda».

4.      All'art. 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il secondo periodo e’ soppresso.

 

Art. 2.

 

1.      A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidita’ permanente non inferiore ad un quarto della capacita’ lavorativa, nonche’ ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e’ concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

2.      Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.

3.      In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilita’ secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni, sono attribuite due annualita’ del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

4.      L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed e’ esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

5.      Il trattamento speciale di reversibilita’ corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale e’ corrisposta l'indennita’ integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennita’ ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6.      Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidita’ di cui all'art. 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

 

Art. 3.

 

1.      All'art. 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      al comma 1, dopo le parole: «anche a favore degli invalidi civili» sono inserite seguenti: «e dei caduti»;

b)      al comma 2, le parole: «La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo e’ certificata» sono sostituite dalle seguenti: «Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonche’ di vittima della criminalita’ organizzata sono certificate».

2.      All'art. 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1º gennaio 1969»;

b)      il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Gli importi gia’ corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge».

3.      Al comma 1 dell'art. 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: «conseguente agli eventi di cui alla presente legge» sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

4.      Per l'attuazione del comma 2, lettera b), e’ autorizzata la spesa di lire 13.372 milioni per l'anno 1999.

 

Art. 4.

 

1.      A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'art. 1, comma 1, della presente legge, nonche’ agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo per ogni anno di scuola secondaria superiore e di corso universitario fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

 

Art. 5.

 

1.      I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 1969.

2.      Con uno o piu’ regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della legge stessa.

 

Art. 6.

 

1.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, in L. 4.197.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999, nonche’ in ulteriori L. 25.790.000.000 per l'anno 1999 e L. 10.692.000.000 per l'anno 2000, si provvede:

a)      quanto a L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, a L. 17.330.000.000 per l'anno 1999 e a L. 14.889.000.000 per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b)      quanto a L. 12.657.000.000 per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2.      Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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