Decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382 (in Gazz. Uff., 28 settembre, n. 228)

Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di sostegno alle vittime di richieste di natura estorsiva;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

 

EMANA

 

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

Richieste estorsive successive al danno cagionato.

 

1.      Nel comma 2, lettera a), dell'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, dopo le parole: «a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva» sono inserite le seguenti: «avanzate anche successivamente ai fatti delittuosi».

 

Art. 2.

Estensione dei casi di elargizione.

 

1.      Nel comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elargizione e’ corrisposta altresi’ in favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui al comma 2, lettera a), subiscono il danno in conseguenza dell'attivita’ svolta nell'ambito di una associazione od organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare assistenza e solidarieta’ a soggetti danneggiati da attivita’ estorsive».

 

Testo risultante a seguito della conversione [L 18.11.1993 n. 468 ALL UNICO]

 

All'art. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «1-bis. Per i casi previsti dall'art. 1 e dal presente articolo l'elargizione e’ concessa per eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. 1-ter. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: "lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.000 milioni"».

 

 

 

 

Art. 3.

Modalita’ e termini della domanda.

 

1.      Nel comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e’ aggiunto il seguente periodo: «La domanda puo’ essere altresi’ presentata, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta’ a soggetti danneggiati da attivita’ estorsive».

2.      Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come modificato dal comma 1, e sono disciplinate le modalita’ per la relativa tenuta. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non e’ richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

 

Art. 4.

Concessione dell’elargizione.

 

1.      All'art. 4 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera la somma liquidata o che puo’ essere liquidata dalla societa’ assicuratrice, l'elargizione e’ concessa per la sola quota eccedente»;

b)      nel comma 4, sono soppresse le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302»; nello stesso comma le parole: «Nel caso di piu’ soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo» sono sostituite dalle seguenti: «Il pagamento del contributo e di ogni singolo rateo»;

c)      dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. Prima della definizione del procedimento di elargizione puo’ essere disposta, in una o piu’ soluzioni, la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, secondo le modalita’ indicate nel decreto di cui all'art. 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4».

 

Testo risultante a seguito della conversione [L 18.11.1993 n. 468 ALL UNICO]

 

Dopo l'art. 4, e’ inserito il seguente: «Art. 4-bis (Sospensione di termini). 1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dall'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come modificato dal presente decreto, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento leviso, degli adempimenti fiscali, amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonche’ di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni. 2. Sono altresi’ sospesi, per la medesima durata di trecento giorni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo. 3. Sono sospesi per la medesima durata di trecento giorni l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate. 4. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui al comma 1 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie».

 

Art. 5.

Riservatezza degli atti.

 

1.      Nell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, dopo le parole: «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» sono inserite le seguenti: «, nonche’ con le associazioni od organizzazioni indicate nell'art. 3, comma 2,».

 

Testo risultante a seguito della conversione [L 18.11.1993 n. 468 ALL UNICO]

 

L'art. 5 e’ sostituito dal seguente: «Art. 5 (Riservatezza degli atti). - 1. Il comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e’ sostituito dal seguente: "5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione del Fondo sono altresi’ tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le asso ciazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonche’ con le associazioni od organizzazioni indicate nell'art. 3, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione"».

 

Art. 6.

Attivita’ istruttoria.

 

1.      Dopo l'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e’ inserito il seguente articolo: «Art. 5-bis (Accertamento dei requisiti e delle condizioni dell'elargizione). - 1. Agli effetti di quanto previsto nel comma 4-bis dell'art. 4, il comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3, acquisisce entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e’ verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. 2. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione il prefetto e il comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3, possono ottenere dall'autorita’ giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorita’ giudiziaria provvede senza ritardo e puo’ rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza».

 

Testo risultante a seguito della conversione [L 18.11.1993 n. 468 ALL UNICO]

 

All'art. 6, al comma 1, capoverso 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda».

 

Art. 7.

Rimessione in termini.

 

1.      Le domande di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, il cui termine di presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 8.

Entrata in vigore.

 

1.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

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