STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO  “CENTOFIORI”

 

Art.1  Denominazione

 

E’ costituita in Palermo Associazione denominata “Centofiori ”:

L'Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica ed aconfessionale.

Ha una durata illimitata.

Essa potrà aderire all’albo delle associazioni provinciali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, associarsi in consorzio, aderire ad altre associazioni di rilevanza nazionale ed europea, che abbiano le finalità statutarie convergenti.

 

Art.2  Sede

 

L'Associazione ha sede in Palermo in via Papa Sergio I, n°. 73.

Tale sede potrà essere variata con delibera degli  organi dell'Associazione.   

 

Art.3 Scopo ed oggetto

 

L’Associazione Centofiori, senza fini di lucro, si prefigge lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità favorendo lo sviluppo e le potenzialità degli uomini e delle donne, aiutandoli a superare eventuali problemi di personalità che impediscono loro di esprimersi pienamente e liberamente; intende favorire anche la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini e dei residenti attraverso la gestione di servizi nel campo dell’assistenza sociale, scolastica, sociosanitaria, pedagogica, riabilitativa e preventiva, nonché di mediazione culturale, sostegno psicopedagogico e cura a favore dei soggetti portatori di disabilità psico-senso-motoria, anziani, immigrati, minori, donne in difficoltà, tossicodipendenti, malati di AIDS, malati terminali e tutte quelle altre categorie di soggetti che si trovano in condizioni di disagio psicologico, sociale, fisico, culturale ed ambientale.

L'Associazione si propone, altresì, di raggiungere i seguenti scopi:

- tutelare le esigenze degli associati nell'esercizio delle loro professioni;

- svolgere, per i propri soci e per soggetti terzi, attività di formazione, di ricerca e di intervento, tanto sul piano teorico-scientifico che pratico-operativo in ambito terapeutico, psicologico clinico e di comunità, di mediazione culturale, counselling pedagogico, socio-giuridico, etnologico, antropologico, pedagogico, musicoterapico, della psicomotricità, della movimento - danza - terapia e delle arti terapie in genere.

In relazione a ciò l’Associazione può gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

-         attività e servizi di riabilitazione, di formazione, di prevenzione;

-         centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

-         centri diurni ed altre strutture finalizzate al generale miglioramento della qualità della vita;

-         servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

-         attività di sensibilizzazione, informazione ed animazione della comunità locale entro cui l’Associazione opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

-         attività di promozione e riconoscimento dei diritti di persone svantaggiate nei confronti delle istituzioni locali.

 

 L'Associazione potrà anche:

a) promuovere ed organizzare convegni, congressi, workshop e seminari;

b) promuovere studi, ricerche e raccolta di dati per la loro pubblicizzazione e pubblicazione;

c) organizzare corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per docenti, professionisti, operatori sociali e sanitari, personale di realtà organizzative, associative e comunitarie;

d) stipulare convenzioni con Enti pubblici, privati e del privato sociale, per effettuare interventi anche di tipo riabilitativo mediante l'utilizzazione privilegiata del social network e del lavoro in équipe in ambito preventivo, riabilitativo e terapeutico; nonché per la realizzazione di interventi specifici (mediazione culturale, insegnamento di lingue straniere, analisi socio-religiose, recupero scolastico, attività socio-culturali) finalizzati alla accoglienza ed all’integrazione della popolazione immigrata;

e) organizzare e gestire attività di riabilitazione, di recupero psicofisico, di interventi particolari individuali o di gruppo su soggetti a rischio e su tutte quelle altre categorie di soggetti che si trovano in condizioni di disagio psicologico, ambientale, sociale, culturale e fisico;

f) assumere la gestione, diretta o in partnership, di progetti da realizzare secondo le normative regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali;

g) curare la progettazione e la realizzazione di interventi nelle scuole nell'ambito del disagio giovanile, della psicologia della salute, dell'educazione sessuale e socio-affettiva e della promozione delle culture non autoctone;

h) fornire attività di consulenza, elaborazione e supervisione degli interventi in campo psicologico, pedagogico, socio-sanitario e di educazione alla salute e al benessere.

L’Associazione potrà in ogni caso svolgere qualsiasi altra attività, non espressamente citata nel presente Statuto, connessa all’oggetto sociale, o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione potrà collaborare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, con le Associazioni analoghe, le Cooperative Sociali, le Istituzioni dello Stato e gli Enti pubblici e privati nazionali, comunitari ed internazionali, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni dell'associazionismo. Essa potrà usufruire, inoltre, di contributi, sussidi, finanziamenti e di tutte le provvidenze in genere previste da Enti ed Organismi pubblici e privati regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, nonché da qualsiasi altro Ente, struttura, associazione o singoli individui, le cui attività siano compatibili con il presente Statuto. A tale scopo l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie per la realizzazione dell’oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, ad esso attinenti.

Tutti gli associati sono tenuti a prestare la propria opera nell'interesse dell’Associazione.

 

Art.4  I soci

 

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari e aderenti.

Sono soci fondatori e ordinari i firmatari del presente atto costitutivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione e facendone richiesta, saranno accettati dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, hanno operato o operano con apprezzabile impegno a favore dell’Associazione e contribuiscono in solido agli scopi dell'Associazione.

Sono soci aderenti coloro che, condividendo le finalità e gli obiettivi dell’Associazione, si impegnano a raggiungerli e realizzarli con la prestazione della attività professionale all’interno dell’Associazione medesima.

 

Art.5   Procedura per l’ammissione a socio

 

Per essere ammessi alla categoria di soci deve essere sottoscritto il relativo modulo previa presentazione da parte di due soci effettivi e di un curriculum vitae.

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, deciderà sull’accettazione della domanda nella sua prima riunione utile.

L’eventuale rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata.

I soci ordinari possono partecipare alla vita dell’Associazione con diritto di voto, ma non possono ricoprire cariche sociali per i primi due anni della loro adesione.

Non possono ricoprire cariche sociali coloro che, per qualsiasi motivo, non abbiano il godimento dei diritti civili e politici.

I soci ordinari e quelli aderenti hanno il dovere di pagare la quota sociale determinata dal Consiglio Direttivo;

Il socio onorario, che non ha diritto di voto, non ha l’obbligo del pagamento della quota sociale; questi può comunque versare all’Associazione qualsiasi tipo di contributo.

I soci aderenti partecipano alla vita dell’Associazione con proposte e contribuendo a migliorarne la filosofia di intervento e l’organizzazione. Per il primo anno sono, però, privi del diritto di voto né ricoprono cariche sociali.

 

Art.6  Perdita della qualità di socio

 

La qualità di socio si perde:

·        per dimissione volontaria;

·        per decadenza dichiarata a seguito di persistente morosità;

·        per radiazione, qualora il socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla legge o in ogni modo lesivi degli interessi sociali;

      Tutte le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Direttivo e sono appellabili dinanzi all’Assemblea Straordinaria dei soci.

 

 

 Art.7  Patrimonio – Entrate

 

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

·        rendite patrimoniali;

·        quote sociali;

·        contributi ordinari e straordinari dello Stato, degli Enti pubblici e privati, di soci e non soci;

·        dai corrispettivi connessi alle attività proprie dell'Associazione;

·        da donazioni e lasciti patrimoniali;

·        da ogni altra entrata o rendita destinata ad incrementare il patrimonio dell’Associazione.

 

Art.8    Degli Organi  

 

Sono organi dell'Associazione:         

· L'Assemblea dei soci

· Il Consiglio Direttivo

· Il Presidente

 

  

Art.9   Dell’Assemblea

 

All’Assemblea  dei  soci  partecipano  tutti  i soci dell’Associazione, in regola con le quote associative qualora dovute. Ogni socio ha diritto ad un voto e non può avere più di una delega scritta e comunicata al Presidente prima dell'inizio dei lavori.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ordinariamente entro il 30 Aprile di ogni anno; straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario o quando ne faranno espressa richiesta due terzi dei soci in regola col pagamento delle quote associative.

Dovrà, altresì, tenersi entro trenta giorni da dimissioni o decadenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto, con la maggioranza dei quattro quinti dei soci presenti, purché rappresentino non meno dei due terzi di tutti i soci aventi diritto a voto.

Decide infine, in grado d’appello, avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Consiglio Direttivo.

L 'Assemblea:

·        elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente, modifica lo Statuto con atto pubblico

·        approva il bilancio preventivo e consuntivo

·        vota la relazione del Presidente sull’attività relativa all’anno decorso e indica le linee programmatiche dell’anno successivo

·        delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame.

La convocazione dell’Assemblea avviene per avviso scritto, o di posta elettronica o di fax, da inviare ai soci stessi almeno quindici giorni prima della data stabilita, con la precisazione dell’ordine del giorno.

 

 

Art.10  Validità dell’Assemblea

 

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i tre quarti degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per le elezioni alle cariche sociali non sono ammesse deleghe. Per tutti gli altri casi è consentita una sola delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente Statuto richieda maggioranze diverse.

Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare con voto segreto.

Negli altri casi, salvo diverso avviso dell’Assemblea, si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova.

 

Art.11    De1 Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo si compone di 5  membri eletti dall'Assemblea, o singolarmente o tramite presentazione di lista. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il C.D. si riunisce almeno quattro volte l’anno.

Nella sua prima riunione nomina un Vice Presidente e un Consigliere delegato con funzioni di Segretario.

Il Consigliere delegato redige i verbali delle sedute, cura la redazione e l’invio della corrispondenza, la comunicazione interna ed esterna. Tiene la contabilità dell’Associazione e cura gli affari d’ordine amministrativo.

Sono compiti del Consigli Direttivo:

1.      esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei soci;

2.      presentare all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo e le eventuali variazioni ad esso apportate;

3.      provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;

4.      decidere sul trasferimento della sede sociale;

5.      promuovere iniziative nel territorio regionale, nazionale e internazionale, costituire commissioni di lavoro inerenti le diverse finalità associative;

6.      nominare comitati tecnici per lo studio di problematiche specifiche. 

 

Art.12       Del Presidente

 

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con voto palese dei due terzi dei presenti aventi diritto e a maggioranza. Dura in carica quattro anni. E’ il 1egale rappresentante dell'Associazione e compie ogni atto necessario al suo buon funzionamento.

Inoltre:

·        convoca l’Assemblea;

·        convoca e presiede il C.D.;

·        dà esecuzione ai deliberati del C.D.;

·        firma i documenti contabili, di riscossione e di pagamento con firma disgiunta assieme al Consigliere delegato;

·        insieme al C.D. è responsabile del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

 Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vice Presidente.

Assenze o impedimenti per periodi continuativi, superiori a due mesi, si considerano definitivi e di conseguenza si dovrà procedere, entro i successivi trenta giorni, all’elezione di un nuovo Presidente.

 

Art.13   Esercizio Finanziario

 

L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.

Il conto preventivo annuale deve essere predisposto dal C.D. entro il 30 Aprile di ogni anno.

Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal C.D. entro un mese dalla chiusura dell’esercizio. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

 Art.14   Disposizioni generali

 

Tutte le cariche sociali hanno la durata di anni quattro con mandato rinnovabile.

Per i componenti il C.D. si può prevedere ogni anno, in relazione al bilancio associativo, un’indennità di carica ed un gettone di presenza, fermo restando il rimborso delle spese sostenute e documentate da ogni dirigente.

In caso di  scioglimento qualunque sia la causa, l’Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o per fine di pubblica utilità, salvo che sia diversamente disposto dalla legge.

La durata dell’Associazione è illimitata. Per quanto non espressamente citato nel presente Statuto si rimanda alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

 

 

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