si
batte contro ogni monopolio coatto della rappresentanza sindacale nei luoghi
di lavoro e, a partire dalle proprie concezioni politico-organizzative
caratterizzate dalla supremazia della democrazia diretta, demanda
l'interezza dei poteri sindacali (contrattazione, rappresentanza, agibilità,
permessi sindacali ...ecc.) agli organismi di base liberamente eletti da
tutti i lavoratori - iscritti o no a qualsiasi sindacato - su scheda bianca
e con voto segreto, e da essi revocabili in qualsiasi momento.
è
fondato sugli irrinunciabili principi di libertà, eguaglianza, solidarietà,
internazionalismo, democrazia diretta e collettiva, ed è autonomo da Stato,
governi, partiti e padroni.
persegue
la tutela degli interessi specifici e generali, politici, culturali e
materiali, dei lavoratori dipendenti e dei settori sociali che ad essi fanno
riferimento ed organizza strumenti stabili di coordinamento
politico-sindacale atti alla riunificazione dei percorsi della conflittualità
sociale, nella consapevolezza della priorità dell'azione politica ai fini
della determinazione di rapporti di forza favorevoli.
individua
nel conflitto e nell'antagonismo sociale le basi irrinunciabili per la
difesa della democrazia; si batte contro ogni forma legale e/o contrattuale
di regolamentazione dello sciopero.
organizza
in progettualità vertenziale i bisogni, le domande e le aspirazioni che
nascono dai luoghi di lavoro e nella società, a partire dalla pratica della
non delega della soggettività collettiva, autonoma e autorganizzata dei
lavoratori, intendendo l’esercizio della lotta non solo come semplice
manifestazione di forza necessaria al perseguimento delle specifiche
piattaforme rivendicative, ma anche come espressione e pratica di ideali
sociali, valori culturali, speranza e determinazione per una vita diversa e
migliore : l’embrione di un potere alternativo a quello dominante.
assume
la differenza sessuale ed afferma la supremazia delle soggettività umane,
dei bisogni sociali e della maternità sulla produzione industriale
dichiara
che il lavoro umano non è una merce e si batte per la conseguente
trasformazione alternativa della società e dei meccanismi sociali di
produzione
ritiene
condizione essenziale per l'efficace esercizio della rappresentanza
sindacale nei luoghi di lavoro è l'unità "dal basso"
(progettuale, vertenziale e autorganizzata) di tutti i lavoratori
indipendentemente dalla iscrizione o meno a qualsiasi sindacato.
assume
i Cobas come proprie uniche rappresentanze aziendali, nella loro pienezza di
autonomia ed esclusiva titolarità della contrattazione e dei poteri e dei
diritti sindacali nei luoghi di lavoro. Tali organismi sono unicamente
sottoposti al controllo diretto dei lavoratori che ne sono titolari
esclusivi del potere di revoca, modifica o sostituzione.
l’esercizio
della democrazia diretta e collettiva è quindi compito primo di tali
organismi che organizzano in progettualità vertenziale i bisogni, le
domande e le aspirazioni che nascono dai luoghi di lavoro e nella società
con piena titolarietà della contrattazione e di tutte le azioni vertenziali
e di lotta ritenute opportune per la difesa delle condizioni lavorative e
sociali e per la tutela collettiva e individuale dei lavoratori e dei loro
interessi. Tali organismi sono unici per tutto il personale e sono
costituiti sia da operai che da impiegati - eletti congiuntamente o
disgiuntamente - in proporzione all'entità numerica delle predette
categorie. Per tutti i delegati, comprese le strutture di coordinamento, non
sono previstidistacchi sindacali con abbandono a tempo pieno dall'attività
lavorativa. L'uso dei permessi sindacali è limitato al massimo e sottoposto
al controllo di tutti i lavoratori tramite affissione periodica, nelle
bacheche sindacali, delle quantità di fruizione e delle motivazioni. Ogni
fase dell’attività sindacale e della contrattazione è sempre intesa come
massimo meccanismo democratico di massa per la riappropriazione operaia ( e
dei lavoratori) della gestione e della conduzione complessiva delle vertenze
e delle lotte. Le Assemblee generali dei lavoratori sono il massimo
organismo decisionale e vincolante per la sottoscrizione degli accordi
sindacali a tutti i livelli. La carica di componente di organismi di
coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali è incompatibile con
incarichi pubblici elettivi e/o con incarichi direttivi ed esecutivi di
partiti, gruppi politici ed aziendali.
STATUTO
Art. 1) - DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita l'associazione
sindacale nazionale denominata "S.L.A.I. (Sindacato dei Lavoratori
Autorganizzati Intercategoriale) COBAS".
L'associazione, senza fine di
lucro, ha sede legale in Pomigliano d'Arco (NA), via Olbia 24 e sede nazionale
in Milano, viale Liguria 49.
Art. 2) - COSTITUZIONE
Ne sono soci tutti i lavoratori
dipendenti, assimilati o associati in cooperative in Italia, di tutte le
categorie, in servizio, pensionati o disoccupati, di qualsiasi nazionalità, che
ne rispettano la Statuto e aderiscono alle strutture provinciali dello Slai
Cobas.
Art. 3) - SCOPI E PRINCIPI
GENERALI
Lo Slai Cobas ha quale scopo la
promozione dell'autorganizzazione sindacale, collettiva e di classe, dei
lavoratori in Italia; la promozione delle idonee azioni a difesa delle loro
condizioni lavorative e sociali.
Art. 4) - PATRIMONIO
Il patrimonio dello Slai Cobas è
costituito:
dalle
quote versate dalle strutture territoriali provinciali (Coordinamenti
Provinciali) proporzionalmente al numero degli iscritti.
da
eventuali titoli di debito pubblico o privato che potranno essere acquisiti
in seguito a economie di amministrazione.
da
beni mobili e immobili che eventualmente potranno pervenire all'Associazione
Sindacale per disposizioni testamentarie o donazioni.
da
somme che siano realizzate attraverso la commercializzazione editoriale
prodotta dall'Associazione o frutto delle iniziative culturali e sindacali
dell’Associazione medesima
Art.5) - TESSERAMENTO - CONTRIBUTI
Le
modalità di iscrizione allo Slai Cobas sono determinate con deliberazione
del Coordinamento nazionale.
Ai
Cobas, sentito il Coordinamento Provinciale, compete deliberare l'entità
dei contributi sindacali dovuta da ciascun iscritto, che non potranno
superare lo 0,5 % dell'importo percepito dal lavoratore a titolo di paga
base, indennità di contingenza e scatti di an- zianità.
I
Cobas, d’intesa col Coordinamento Provinciale, possono deliberare forme di
adesione indipendenti dal rapporto amministrativo con le direzioni
aziendali.
L'iscrizione
allo Slai Cobas è incompatibile con l'iscrizione ad ogni altra associazione
sindacale.
La
disdetta del lavoratore ha effetto dal mese successivo a quello in cui
perviene all'Associazione.
La
tessera ha validità un anno e deve essere rinnovata su esplicita richiesta
dell’iscritto
Lo
Slai Cobas rinuncia ai diritti di “servizio sindacale” a carico dei
lavoratori in occasione di transazioni giudiziarie di vertenze, stipula di
accordi ecc.
Una
quota di L. 10.000 per ciascun iscritto dovrà essere versata nel fondo
nazionale da parte di ciascun coordinamento provinciale secondo modalità
che saranno stabilite dal coordinamento nazionale.
Art.6) - DEMOCRAZIA CONTRATTUALE
Ogni fase della contrattazione, non
prescindendo dalla ricerca e dalla costruzione di favorevoli rapporti di forza,
è sempre intesa come massimo meccanismo democratico di massa per la
riappropriazione operaia della gestione complessiva delle lotte.
Le assemblee generali dei
lavoratori interessati ne sono il massimo organismo decisionale.
Art.7) - POLITICHE ORGANIZZATIVE
In sintonia con l'art.3 e con la
dichiarazione dei principi fondamentali, gli organismi interni tenderanno alla
massima ricomposizione delle mansioni per evitare e/o superare la separazione
tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, tra dirigenti e diretti,
rappresentanti e rappresentati. Detti organismi, allo scopo di realizzare
strumenti certi, formali e riconoscibili per l'esercizio di una democrazia
interna non delegata, saranno caratterizzati da mere funzioni coordinative,
collegiali e orizzontali, inibendo la formazione di soggettività indi- viduali
"dirigenti" e la costituzione di gerarchie di potere.
Art.8) - UN SINDACATO SENZA
SINDACALISTI
Gli organismi dello Slai Cobas non
prevedono funzionari nè distacchi sindacali a tempo pieno. L’uso dei permessi
sindacali sarà limitato e rigorosamente sottoposto all’approvazione del Cobas
e al controllo di tutti i lavoratori. Gli organismi dello Slai Cobas sono
formati da lavoratori (dipendenti, assimilati o soci di cooperative), pensionati
o disoccupati. Sono previsti inviti anche permanenti, ma senza potere di voto, a
tutte le espressioni organizzate del sindacalismo di base fondato sull'autorganizzazione
ed a tutte le realtà dell’antagonismo sociale fondate su tali principi.
Art.9) - ORGANI SOCIALI
Sono
organi dello Slai Cobas :
il
Congresso Nazionale. E’ il massimo organismo deliberante a livello
nazionale. Definisce gli indirizzi generali ed elegge il Coordinamento
Nazionale con la maggioranza del 51% dei presenti con diritto di voto. Può
modificare e integrare lo Statuto con delibera espressa dalla maggioranza
dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti ed ha la facoltà di emanare
regolamenti. Il Congresso Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno
ogni due anni. Può essere convocato in seduta straordinaria da 1/3 dei
membri del Coordinamento Nazionale o 1/4 dei Coordinamenti Provinciali.
il
Coordinamento Nazionale. E’ l’ organismo gestionale a livello
nazionale. Emana il regolamento per l'attuazione dello sta- tuto e le norme
disciplinanti i lavori del Congresso. Attua gli indirizzi generali stabiliti
dal Congresso. E' l'organo deliberante tra un congresso e l'altro. Fissa
norme e procedure per il tesseramento. Nomina al suo interno l’Esecutivo
Nazionale di Coordinamento e il Coordinatore Nazionale. Il Coordinamento
Nazionale si riunisce almeno ogni 3 mesi. Può essere convocato in seduta
straordinaria da almeno 1/3 dei componenti dell’ Esecutivo Nazionale di
Coordinamento o da 1/4 dei membri del Coordinamento Nazionale.
l‘Esecutivo
Nazionale di Coordinamento. E’ organo esecutivo. E’ eletto tra i
componenti del Coordinamento Nazionale con la maggioranza del 51% dei
presenti aventi diritto al voto. E’ organo collegiale che provvede
all'attuazione delle delibere del Coor- dinamento Nazionale, traducendo in
indirizzi operativi le politiche contrattuali, organizzative e
amministrative.
il Coordinatore Nazionale.
Rappresenta solo tecnicamente e per motivi legali (nello spirito e nella
lettera dell’art.7 del presente Statuto) lo Slai Coba Nazionale nei
confronti di terzi, controparti e pubblici poteri e ne assume la
rappresentanza legale. Il Coordinatore Nazionale non può ricoprire tale
incarico per più di 2 anni consecutivi.
il Coordinamento Nazionale
elegge altresì, con la maggioranza del 51 % dei presenti, uno o più responsabili
amministrativi che gestiscono, in base alle direttive e sotto il
controllo del Coordinamento Nazionale, il flusso finanziario dello Slai
Cobas, l'ammini- strazione corrente e curano la contabilità. I responsabili
amministrativi nazionali sottopongono all' approvazione del Coordinamento
Nazionale il bilancio amministrativo annuale entro il primo quadrimestre di
ogni anno. Ogni iscritto ha diritto di prendere visione ed ottenere
fotocopie del bilancio.
il Congresso Provinciale.
E’ il massimo organismo deliberante a livello territoriale. Elegge il
Coordinamento Provinciale con la maggioranza del 51 % dei presenti E'
convocata almeno ogni due anni dal Coordinamento Provinciale e può essere
convocata straordinariamente da 1/3 dei membri del Coordinamento Provinciale
o da 1/4 degli iscritti allo Slai Cobas della struttura provinciale.
il Coordinamento Provinciale.
E’ l'organismo gestionale a livello territoriale. Nomina al suo interno
l’Esecutivo Provinciale di Coordinamento e il ( o i) Coordinatore
Provinciale. Il Coordinamento Provinciale si riunisce almeno ogni due mesi.
Può essere convocato in seduta straordinaria da almeno 1/3 dei membri
dell’Esecutivo provinciale di Coordinamento o da 1/4 dei Cobas facenti
capo al Coordinamento Provinciale.
l’Esecutivo Provinciale di
Coordinamento. E’ organo esecutivo territoriale. E’ eletto tra i
componenti del Coordinamento Provinciale con la maggioranza del 51% dei
presenti aventi diritto al voto. E' organo collegiale che provvede
all'esecuzione delle deli- bere del Coordinamento Provinciale, traducendo in
indirizzi operativi le politiche contrattuali, organizzative e
amministrative..
il Coordinatore Provinciale.
Rappresenta solo tecnicamente e per motivi legali (nello spirito e nella
lettera dell’art.7 del presente Statuto) lo Slai Cobas Provinciale nei
confronti di terzi, controparti e pubblici poteri e ne assume la
rappresentanza legale.
il Coordinamento Provinciale
elegge al suo interno, con la maggioranza del 51 % uno o più responsabili
amministrativi, che gestiscono in base alle direttive e sotto il
controllo del Coordinamento Provinciale il flusso finanziario territoriale
dell'Associazione e ne curano l’ amministrazione corrente e la contabilità.
I responsabili amministrativi provinciali sottopongono all'approvazione del
Coordinamento Provinciale il bilancio amministrativo provinciale entro il
primo quadrimestre di ogni anno. Ogni iscritto ha il diritto di prendere
visione ed ottenere fotocopie del bilancio provinciale.
il
Comitato di Base, ovvero il Cobas, rappresenta la struttura
portante dello Slai Cobas ed è l’articolazione sindacale su base
aziendale dello Slai Cobas. Esso è costituito dall’ Assemblea di tutti
gli iscritti della singola realtà lavorativa. Elegge la propria strut- tura
di coordinamento e , in base al numero dei propri iscritti, i propri
delegati al Coordinamento provinciale. Il Cobas è convocato al- meno ogni 2
mesi dalla propria struttura di coordinamento. Può essere convocato
straordinariamente da almeno 1/3 degli iscritti della singola realtà
lavorativa.
Art.10) - PATTI FEDERATIVI
Lo Slai
Cobas, su delibera di almeno i 2/3 dei componenti del Coordinamento Nazionale,
può sottoscrivere patti federativi con or- ganizzazioni sindacali a sè
omogenee e con organizzazioni dell’ antagonismo sociale a carattere
territoriale, nazionale o internazio- nale, nella salvaguardia della reciproca
autonomia. La sottoscrizione di patti federativi deve essere ratificata entro un
termine non superiore ai sei mesi dal Coordinamento Provinciale, nel caso di
patto territoriale a carattere locale, o dal Coordinamento Nazionale, nel caso
di patto federativo a carattere nazionale o internazionale.
Art.11) - INCOMPATIBILITA'
La
carica di componente di organismi di coordinamento ed esecutivi dello Slai Cobas
è incompatibile con incarichi pubblici elettivi e/o con incarichi direttivi ed
esecutivi di partiti, gruppi politici ed aziendali.
Art. 12) - NORMA TRANSITORIA
Lo
Slai Cobas promuove la costituzione sperimentale di strutture autorganizzate di
patronato per l’assistenza previdenziale e fiscale dei lavoratori, senza alcun
fine di lucro, come strutture di servizio aperte a tutti i lavoratori
indipendentemente dalla loro iscrizione o meno a qualsiasi sindacato. Tale
struttura opera sotto il diretto controllo, formale e sostanziale, dei
lavoratori utenti che hanno facoltà di visionare i bilanci ed ottenerne
fotocopie.
Art.10) - PATTI FEDERATIVI
Lo Slai Cobas, su delibera di
almeno i 2/3 dei componenti del Coordinamento Nazionale, può sottoscrivere
patti federativi con or- ganizzazioni sindacali a sè omogenee e con
organizzazioni dell’ antagonismo sociale a carattere territoriale, nazionale o
internazio- nale, nella salvaguardia della reciproca autonomia. La
sottoscrizione di patti federativi deve essere ratificata entro un termine non
superiore ai sei mesi dal Coordinamento Provinciale, nel caso di patto
territoriale a carattere locale, o dal Coordinamento Nazionale, nel caso di
patto federativo a carattere nazionale o internazionale.
Art.11) - INCOMPATIBILITA'
La carica di componente di
organismi di coordinamento ed esecutivi dello Slai Cobas è incompatibile con
incarichi pubblici elettivi e/o con incarichi direttivi ed esecutivi di partiti,
gruppi politici ed aziendali.
Art. 12) - NORMA TRANSITORIA
Lo
Slai Cobas promuove la costituzione sperimentale di strutture autorganizzate di
patronato per l’assistenza previdenziale e fiscale dei lavoratori, senza alcun
fine di lucro, come strutture di servizio aperte a tutti i lavoratori
indipendentemente dalla loro iscrizione o meno a qualsiasi sindacato. Tale
struttura opera sotto il diretto controllo, formale e sostanziale, dei
lavoratori utenti che hanno facoltà di visionare i bilanci ed ottenerne
fotocopie.