DICHIARAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI

Lo Slai Cobas

 

STATUTO

 

Art. 1) - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione sindacale nazionale denominata "S.L.A.I. (Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale) COBAS".

L'associazione, senza fine di lucro, ha sede legale in Pomigliano d'Arco (NA), via Olbia 24 e sede nazionale in Milano, viale Liguria 49.

Art. 2) - COSTITUZIONE

Ne sono soci tutti i lavoratori dipendenti, assimilati o associati in cooperative in Italia, di tutte le categorie, in servizio, pensionati o disoccupati, di qualsiasi nazionalità, che ne rispettano la Statuto e aderiscono alle strutture provinciali dello Slai Cobas.

Art. 3) - SCOPI E PRINCIPI GENERALI

Lo Slai Cobas ha quale scopo la promozione dell'autorganizzazione sindacale, collettiva e di classe, dei lavoratori in Italia; la promozione delle idonee azioni a difesa delle loro condizioni lavorative e sociali.

Art. 4) - PATRIMONIO

Il patrimonio dello Slai Cobas è costituito:

Art.5) - TESSERAMENTO - CONTRIBUTI

Art.6) - DEMOCRAZIA CONTRATTUALE

Ogni fase della contrattazione, non prescindendo dalla ricerca e dalla costruzione di favorevoli rapporti di forza, è sempre intesa come massimo meccanismo democratico di massa per la riappropriazione operaia della gestione complessiva delle lotte.

Le assemblee generali dei lavoratori interessati ne sono il massimo organismo decisionale.

Art.7) - POLITICHE ORGANIZZATIVE

In sintonia con l'art.3 e con la dichiarazione dei principi fondamentali, gli organismi interni tenderanno alla massima ricomposizione delle mansioni per evitare e/o superare la separazione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, tra dirigenti e diretti, rappresentanti e rappresentati. Detti organismi, allo scopo di realizzare strumenti certi, formali e riconoscibili per l'esercizio di una democrazia interna non delegata, saranno caratterizzati da mere funzioni coordinative, collegiali e orizzontali, inibendo la formazione di soggettività indi- viduali "dirigenti" e la costituzione di gerarchie di potere.

Art.8) - UN SINDACATO SENZA SINDACALISTI

Gli organismi dello Slai Cobas non prevedono funzionari nè distacchi sindacali a tempo pieno. L’uso dei permessi sindacali sarà limitato e rigorosamente sottoposto all’approvazione del Cobas e al controllo di tutti i lavoratori. Gli organismi dello Slai Cobas sono formati da lavoratori (dipendenti, assimilati o soci di cooperative), pensionati o disoccupati. Sono previsti inviti anche permanenti, ma senza potere di voto, a tutte le espressioni organizzate del sindacalismo di base fondato sull'autorganizzazione ed a tutte le realtà dell’antagonismo sociale fondate su tali principi.

Art.9) - ORGANI SOCIALI

Sono organi dello Slai Cobas :

Art.10) - PATTI FEDERATIVI

Lo Slai Cobas, su delibera di almeno i 2/3 dei componenti del Coordinamento Nazionale, può sottoscrivere patti federativi con or- ganizzazioni sindacali a sè omogenee e con organizzazioni dell’ antagonismo sociale a carattere territoriale, nazionale o internazio- nale, nella salvaguardia della reciproca autonomia. La sottoscrizione di patti federativi deve essere ratificata entro un termine non superiore ai sei mesi dal Coordinamento Provinciale, nel caso di patto territoriale a carattere locale, o dal Coordinamento Nazionale, nel caso di patto federativo a carattere nazionale o internazionale.

Art.11) - INCOMPATIBILITA'

La carica di componente di organismi di coordinamento ed esecutivi dello Slai Cobas è incompatibile con incarichi pubblici elettivi e/o con incarichi direttivi ed esecutivi di partiti, gruppi politici ed aziendali.

Art. 12) - NORMA TRANSITORIA

Lo Slai Cobas promuove la costituzione sperimentale di strutture autorganizzate di patronato per l’assistenza previdenziale e fiscale dei lavoratori, senza alcun fine di lucro, come strutture di servizio aperte a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro iscrizione o meno a qualsiasi sindacato. Tale struttura opera sotto il diretto controllo, formale e sostanziale, dei lavoratori utenti che hanno facoltà di visionare i bilanci ed ottenerne fotocopie.

 

Art.10) - PATTI FEDERATIVI

Lo Slai Cobas, su delibera di almeno i 2/3 dei componenti del Coordinamento Nazionale, può sottoscrivere patti federativi con or- ganizzazioni sindacali a sè omogenee e con organizzazioni dell’ antagonismo sociale a carattere territoriale, nazionale o internazio- nale, nella salvaguardia della reciproca autonomia. La sottoscrizione di patti federativi deve essere ratificata entro un termine non superiore ai sei mesi dal Coordinamento Provinciale, nel caso di patto territoriale a carattere locale, o dal Coordinamento Nazionale, nel caso di patto federativo a carattere nazionale o internazionale.

Art.11) - INCOMPATIBILITA'

La carica di componente di organismi di coordinamento ed esecutivi dello Slai Cobas è incompatibile con incarichi pubblici elettivi e/o con incarichi direttivi ed esecutivi di partiti, gruppi politici ed aziendali.

Art. 12) - NORMA TRANSITORIA

Lo Slai Cobas promuove la costituzione sperimentale di strutture autorganizzate di patronato per l’assistenza previdenziale e fiscale dei lavoratori, senza alcun fine di lucro, come strutture di servizio aperte a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro iscrizione o meno a qualsiasi sindacato. Tale struttura opera sotto il diretto controllo, formale e sostanziale, dei lavoratori utenti che hanno facoltà di visionare i bilanci ed ottenerne fotocopie.