Statuto della Federazione Italiana Winning Eleven

 

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita la federazione italiana winning eleven, di seguito chiamata F.I.W.E.. E’ una libera Associazione di fatto, aconfessionale, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, artt. 36 e segg. del Codice Civile nonché del presente Statuto.

Art. 2 – Sede

La F.I.W.E. elegge la propria sede sociale nel domicilio del Presidente ovvero del Segretario, o dove riterrà più opportuno, senza che sorga l’obbligo di modificare il presente Statuto.

Art. 3 – Scopi

La F.I.W.E. persegue come scopo la promozione e diffusione del videogioco di calcio Winning Eleven o Iss Pro nei suoi aspetti videoludico, sportivo e culturale, in modo particolare ancorché non esclusivo in Italia. A tale fine la F.I.W.E.:

Art. 4 – Organi di diffusione

I verbali e tutti gli atti concernenti l’attività della Federazione sono resi pubblici ai Soci. La F.I.W.E. utilizza a tale scopo newsletter e sito web come organi ufficiali di diffusione delle notizie e dei dati.

Art. 5 – Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

Titolo II – I Soci

Art. 6 – I Soci

La Federazione italiana WE è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ed alle associazioni, di qualsiasi cittadinanza esse siano, che ne condividano le finalità e ne approvino i modi di attuazione, e senza che vi sia altra forma di discriminazione relativamente all’ammissione. I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

  • Soci ordinari : persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
  • Soci onorari : persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero materiale alla promozione e alla diffusione di WE o Iss Pro, ovvero alla costituzione o al successo della Federazione. Hanno carattere permanente e anch’essi contribuiscono con le quote annuali alla crescita della Federazione.
  • Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

    Art. 7 – Ammissione dei Soci

    La domanda di ammissione va presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta. Il Consiglio Direttivo delibera sull’accoglimento della domanda, e in caso di rifiuto ha facoltà di convocare l’aspirante socio, il quale ha il diritto di esporre in quella sede le sue ragioni, ai fini di chiarire eventuali difformità di intenti riscontrate.

    L’iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda che viene deliberata immediatamente e successivamente confermata dopo il benestare del Consiglio direttivo.

    Art. 8 – Obblighi dei Soci

    Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Interno, nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio della F.I.W.E., il Consiglio Direttivo deve applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida e sospensione. Nei casi più gravi deve ricorrere all’intervento di un Collegio Arbitrale (cfr. successivo art. 26).

    Art. 9 – Diritti dei Soci

    Tutti i Soci hanno diritto di partecipare ai tornei e campionati ufficiali indetti dalla F.I.W.E.

    Tutti i Soci hanno diritto di voto nelle Assemblee convocate dal Consiglio Direttivo.

    Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

    Art. 10 – Perdita della qualifica di Socio

    La qualifica di Socio si perde per:

    Titolo III – Patrimonio e mezzi finanziari

    Art. 11 – L’esercizio finanziario e il bilancio

    L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Devono essere disponibili alla consultazione dei Soci.

    Art. 12 – Il patrimonio

    Il patrimonio della F.I.W.E. è indivisibile ed è costituito:

    E’ vietato distribuire , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

    Art. 13 – I mezzi finanziari

    I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti:

    I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in linea con le finalità statutarie.

    Art. 14 – Convocazione

    L’Assemblea dei Soci è convocata ogniqualvolta venga richiesto da almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

    La convocazione spetta al Presidente, deve recare l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seduta e deve avvenire non meno di venti giorni prima della seduta, mediante lettera o altri mezzi che il Consiglio riterrà opportuni. L’atto di convocazione viene anche pubblicato sugli organi ufficiali di diffusione.

    L’atto di convocazione deve altresì contenere l’indicazione dell’Ordine del Giorno della seduta, redatto a cura del Presidente. E’ tuttavia possibile inserire punti all’Ordine del Giorno sino al termine della seduta. Contro tali aggiunte potrà tuttavia opporsi il parere dell’Assemblea.

    Non potranno essere mai oggetto di aggiunte successive alla convocazione:

    Potranno invece essere aggiunti anche successivamente alla convocazione, ma solo a condizione che sia possibile darne comunicazione ai Soci almeno dieci giorni prima della seduta:

    Art. 15 – Rappresentanza

    Hanno diritto di intervenire in Assemblea, fisicamente o per delega, tutti i Soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione relativamente all’anno nel quale la seduta si tiene. Tale regolarizzazione deve avvenire anche qualora la seduta preceda il termine fissato dal Regolamento per il pagamento della quota che quindi in tal caso deve intendersi anticipato alla data della seduta limitatamente ai Soci che intervengano in Assemblea.

    Ciascun Socio potrà rappresentare fino ad un massimo di quindici altri Soci, purché munito di regolare delega scritta.

    Nella convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

    Art. 16 – Svolgimento

    Il Segretario provvede a redigere i verbali dell’Assemblea. Tali verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, nonché dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

    Art. 17 – Modifiche al Regolamento Interno e allo Statuto

    Le modifiche al Regolamento Interno possono essere deliberate dall’Assemblea solo ove siano contemplate nell’atto di convocazione.

    Le modifiche non potranno mai riguardare le finalità e i principi della Federazione, stabiliti nei precedenti articoli 3 e 4, né il presente comma.

    Art . 18 – Relazione generale

    Ad ogni Assemblea ordinaria il Consiglio Direttivo presenta una relazione generale sulla gestione della Federazione, e la sottopone al voto di approvazione dell’Assemblea.

    Ove questo voto sia sfavorevole il Consiglio Direttivo decade immediatamente e si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 19, par. 2.

    Art. 19 – Mandato

    Tutti i Consiglieri durano in carica per un periodo di cinque anni.

    In caso di morte, dimissioni o decadimento dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione. La carica di Consigliere è gratuita. Ai Soci che la assumano compete solo il rimborso delle spese sostenute regolarmente documentate.

    Art. 20 – Compiti

    Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

    In particolare il Consiglio:

    · predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea

    · formalizza le proposte per la gestione dell’Associazione

    · elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno

    · elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo

    · presenta ad ogni seduta dell’Assemblea dei Soci una relazione generale sulla gestione dell’Associazione

    · stabilisce le quote annuali delle varie categorie di Soci

    · decide sugli investimenti patrimoniali

    · decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi, a norma del precedente art. 3 ed organizza escursioni talvolta con fondi della F.I.W.E.

    · conferisce e revoca procure

    · pone in essere tutte le scelte che ritenga opportune per dare attuazione alle delibere dell’Assemblea.

    Ove per cause non previste dall’Assemblea il Consiglio Direttivo trovasse impossibile o inappropriato attuare un mandato assembleare deve darne conto nella prima Assemblea che potrà pronunciarsi sulle scelte operate e sui comportamenti adottati.

    Di ogni riunione deve essere redatto verbale da pubblicare sugli organi di diffusione della Federazione.

    Art. 21 – Cariche all’interno del Consiglio

    Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:

    Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi ed alle autorità amministrative e giudiziarie.

    Compiti del Presidente sono:

    Il Presidente può delegare anche verbalmente i propri poteri per singoli atti di ordinaria amministrazione, o parte di essi, ad altri Consiglieri. Egli può altresì delegare per iscritto i propri poteri in materia di ordinaria amministrazione, fino a che non intervenga revoca.

    Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutti i suoi compiti in caso di sua assenza o impedimento.

    Compiti del Segretario sono:

  • attendere a tutti gli aspetti burocratici legati alla vita della Federazione
  • coordinare tutte le attività svolte da organismi o singoli membri dell’Associazione nel perseguimento delle finalità statutarie
  • Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere disgiuntamente hanno tutti i poteri necessari a compiere qualsiasi operazione necessaria al conseguimento delle finalità sociali.
  • Titolo IV – Controversie e questioni disciplinari

    Art. 22 – Sanzioni

    Come già previsto al precedente art. 8 il Consiglio Direttivo deve provvedere a richiami formali ovvero diffide nei confronti di Soci il cui comportamento sia difforme da quanto imposto da Statuto e Regolamento. Nessun organo interno alla Federazione ha titolo per comminare sanzioni più gravi. Ove la situazione lo richieda il Consiglio Direttivo potrà ricorrere ad un Collegio Arbitrale (cfr. successivo art. 26).

    E’ ammesso il provvedimento della sospensione, secondo modalità e durata – che comunque non potrà mai superare un anno – stabilite dal Collegio Arbitrale.

    Contro provvedimenti disciplinari, è permesso di ricorrere al Consiglio Direttivo. Tale ricorso andrà notificato al Segretario entro trenta giorni dal responso arbitrale. Il Consiglio Direttivo potrà mediare presso il Consiglio Arbitrale chiedendone una seconda votazione o confermarne la decisione.

    Art. 23 – Clausola compromissoria.

    Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci o tra la F.I.W.E. ed i Soci verranno giudicate da un Collegio Arbitrale, che fungerà da amichevole compositore, composto da tre membri. Ognuna delle parti nominerà un membro, mentre il terzo verrà nominato di comune accordo dai due Arbitri eletti. Qualora una delle due parti non nominasse il proprio membro entro trenta giorni dalla notifica della nomina della controparte, il Presidente della F.I.W.E. provvederà a tale nomina. Qualora le parti non si accordassero sulla nomina del terzo Arbitro entro trenta giorni dalla designazione dei due Arbitri di parte, detta nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale territorialmente competente o da persona da esso designata.

    Gli arbitri svolgeranno l’arbitrato giudicando ex bono et aequo, seguendo le norme dell’arbitrato rituale, e prenderanno le loro decisioni a maggioranza.

    Art. 24 – Norma residuale

    Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

    Giuseppe Maisto

    Maria Buono

    Gianfranco Formisano

    Gelsomina Maisto

    Manuel Germano

    Arcangelo Ciccarelli

    Ulteriori regole