| Statuto della Federazione Italiana Winning Eleven |
Titolo I Disposizioni Generali
Art. 1 Denominazione
E costituita la federazione italiana winning eleven, di seguito chiamata F.I.W.E.. E una libera Associazione di fatto, aconfessionale, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, artt. 36 e segg. del Codice Civile nonché del presente Statuto.
Art. 2 Sede
La F.I.W.E. elegge la propria sede sociale nel domicilio del Presidente ovvero del Segretario, o dove riterrà più opportuno, senza che sorga lobbligo di modificare il presente Statuto.
Art. 3 Scopi
La F.I.W.E. persegue come scopo la promozione e diffusione del videogioco di calcio Winning Eleven o Iss Pro nei suoi aspetti videoludico, sportivo e culturale, in modo particolare ancorché non esclusivo in Italia. A tale fine la F.I.W.E.:
Art. 4 Organi di diffusione
I verbali e tutti gli atti concernenti lattività della Federazione sono resi pubblici ai Soci. La F.I.W.E. utilizza a tale scopo newsletter e sito web come organi ufficiali di diffusione delle notizie e dei dati.
Art. 5 Organi dellAssociazione
Organi dellAssociazione sono:
Titolo II I Soci
Art. 6 I Soci
La Federazione italiana WE è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ed alle associazioni, di qualsiasi cittadinanza esse siano, che ne condividano le finalità e ne approvino i modi di attuazione, e senza che vi sia altra forma di discriminazione relativamente allammissione. I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
Art. 7 Ammissione dei Soci
La domanda di ammissione va presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta. Il Consiglio Direttivo delibera sullaccoglimento della domanda, e in caso di rifiuto ha facoltà di convocare laspirante socio, il quale ha il diritto di esporre in quella sede le sue ragioni, ai fini di chiarire eventuali difformità di intenti riscontrate.
Liscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda che viene deliberata immediatamente e successivamente confermata dopo il benestare del Consiglio direttivo.
Art. 8 Obblighi dei Soci
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Interno, nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio della F.I.W.E., il Consiglio Direttivo deve applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida e sospensione. Nei casi più gravi deve ricorrere allintervento di un Collegio Arbitrale (cfr. successivo art. 26).
Art. 9 Diritti dei Soci
Tutti i Soci hanno diritto di partecipare ai tornei e campionati ufficiali indetti dalla F.I.W.E.
Tutti i Soci hanno diritto di voto nelle Assemblee convocate dal Consiglio Direttivo.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 10 Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per:
Titolo III Patrimonio e mezzi finanziari
Art. 11 Lesercizio finanziario e il bilancio
Lesercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Devono essere disponibili alla consultazione dei Soci.
Art. 12 Il patrimonio
Il patrimonio della F.I.W.E. è indivisibile ed è costituito:
E vietato distribuire , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.
Art. 13 I mezzi finanziari
I mezzi finanziari dellAssociazione sono costituiti:
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in linea con le finalità statutarie.
Art. 14 Convocazione
LAssemblea dei Soci è convocata ogniqualvolta venga richiesto da almeno tre membri del Consiglio Direttivo.
La convocazione spetta al Presidente, deve recare lindicazione della data, dellora e del luogo della seduta e deve avvenire non meno di venti giorni prima della seduta, mediante lettera o altri mezzi che il Consiglio riterrà opportuni. Latto di convocazione viene anche pubblicato sugli organi ufficiali di diffusione.
Latto di convocazione deve altresì contenere lindicazione dellOrdine del Giorno della seduta, redatto a cura del Presidente. E tuttavia possibile inserire punti allOrdine del Giorno sino al termine della seduta. Contro tali aggiunte potrà tuttavia opporsi il parere dellAssemblea.
Non potranno essere mai oggetto di aggiunte successive alla convocazione:
Potranno invece essere aggiunti anche successivamente alla convocazione, ma solo a condizione che sia possibile darne comunicazione ai Soci almeno dieci giorni prima della seduta:
Art. 15 Rappresentanza
Hanno diritto di intervenire in Assemblea, fisicamente o per delega, tutti i Soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione relativamente allanno nel quale la seduta si tiene. Tale regolarizzazione deve avvenire anche qualora la seduta preceda il termine fissato dal Regolamento per il pagamento della quota che quindi in tal caso deve intendersi anticipato alla data della seduta limitatamente ai Soci che intervengano in Assemblea.
Ciascun Socio potrà rappresentare fino ad un massimo di quindici altri Soci, purché munito di regolare delega scritta.
Nella convocazione lAssemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
Art. 16 Svolgimento
Il Segretario provvede a redigere i verbali dellAssemblea. Tali verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dellAssemblea, nonché dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art. 17 Modifiche al Regolamento Interno e allo Statuto
Le modifiche al Regolamento Interno possono essere deliberate dallAssemblea solo ove siano contemplate nellatto di convocazione.
Le modifiche non potranno mai riguardare le finalità e i principi della Federazione, stabiliti nei precedenti articoli 3 e 4, né il presente comma.
Art . 18 Relazione generale
Ad ogni Assemblea ordinaria il Consiglio Direttivo presenta una relazione generale sulla gestione della Federazione, e la sottopone al voto di approvazione dellAssemblea.
Ove questo voto sia sfavorevole il Consiglio Direttivo decade immediatamente e si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 19, par. 2.
Art. 19 Mandato
Tutti i Consiglieri durano in carica per un periodo di cinque anni.
In caso di morte, dimissioni o decadimento dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione. La carica di Consigliere è gratuita. Ai Soci che la assumano compete solo il rimborso delle spese sostenute regolarmente documentate.
Art. 20 Compiti
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e lattuazione degli scopi dellAssociazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio:
· predispone gli atti da sottoporre allAssemblea
· formalizza le proposte per la gestione dellAssociazione
· elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno
· elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative allesercizio annuale successivo
· presenta ad ogni seduta dellAssemblea dei Soci una relazione generale sulla gestione dellAssociazione
· stabilisce le quote annuali delle varie categorie di Soci
· decide sugli investimenti patrimoniali
· decide sullattività e le iniziative dellAssociazione e sulla sua collaborazione con i terzi, a norma del precedente art. 3 ed organizza escursioni talvolta con fondi della F.I.W.E.
· conferisce e revoca procure
· pone in essere tutte le scelte che ritenga opportune per dare attuazione alle delibere dellAssemblea.
Ove per cause non previste dallAssemblea il Consiglio Direttivo trovasse impossibile o inappropriato attuare un mandato assembleare deve darne conto nella prima Assemblea che potrà pronunciarsi sulle scelte operate e sui comportamenti adottati.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da pubblicare sugli organi di diffusione della Federazione.
Art. 21 Cariche allinterno del Consiglio
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi ed alle autorità amministrative e giudiziarie.
Compiti del Presidente sono:
Il Presidente può delegare anche verbalmente i propri poteri per singoli atti di ordinaria amministrazione, o parte di essi, ad altri Consiglieri. Egli può altresì delegare per iscritto i propri poteri in materia di ordinaria amministrazione, fino a che non intervenga revoca.
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutti i suoi compiti in caso di sua assenza o impedimento.
Compiti del Segretario sono:
Titolo IV Controversie e questioni disciplinari
Art. 22 Sanzioni
Come già previsto al precedente art. 8 il Consiglio Direttivo deve provvedere a richiami formali ovvero diffide nei confronti di Soci il cui comportamento sia difforme da quanto imposto da Statuto e Regolamento. Nessun organo interno alla Federazione ha titolo per comminare sanzioni più gravi. Ove la situazione lo richieda il Consiglio Direttivo potrà ricorrere ad un Collegio Arbitrale (cfr. successivo art. 26).
E ammesso il provvedimento della sospensione, secondo modalità e durata che comunque non potrà mai superare un anno stabilite dal Collegio Arbitrale.
Contro provvedimenti disciplinari, è permesso di ricorrere al Consiglio Direttivo. Tale ricorso andrà notificato al Segretario entro trenta giorni dal responso arbitrale. Il Consiglio Direttivo potrà mediare presso il Consiglio Arbitrale chiedendone una seconda votazione o confermarne la decisione.
Art. 23 Clausola compromissoria.
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci o tra la F.I.W.E. ed i Soci verranno giudicate da un Collegio Arbitrale, che fungerà da amichevole compositore, composto da tre membri. Ognuna delle parti nominerà un membro, mentre il terzo verrà nominato di comune accordo dai due Arbitri eletti. Qualora una delle due parti non nominasse il proprio membro entro trenta giorni dalla notifica della nomina della controparte, il Presidente della F.I.W.E. provvederà a tale nomina. Qualora le parti non si accordassero sulla nomina del terzo Arbitro entro trenta giorni dalla designazione dei due Arbitri di parte, detta nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale territorialmente competente o da persona da esso designata.
Gli arbitri svolgeranno larbitrato giudicando ex bono et aequo, seguendo le norme dellarbitrato rituale, e prenderanno le loro decisioni a maggioranza.
Art. 24 Norma residuale
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Giuseppe Maisto
Maria Buono
Gianfranco Formisano
Gelsomina Maisto
Manuel Germano
Arcangelo Ciccarelli