“Il
Dpr 328/2001” chi è costui?
Questo è il manzoniano quesito che da giorni angoscia gli
studenti di ingegneria. Leggendo le righe di questo articolo l’arcano verrà
svelato e le coscienze verranno mobilitate.
Già il titolo del Dpr 328 “Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” comincia a chiarirci il mistero (che poi diventerà buffo). Il Dpr 328 si occupa quindi delle nuove regole per l’accesso all’esame di Stato cambiandone le modalità rispetto al vecchio ordinamento. Il provvedimento rimodula l’ordinamento degli albi, degli ordini e dei collegi di una serie di professioni, dagli architetti ai biologi ai periti agrari, agli ingegneri.
L’ «albo degli ingegneri» (unico per tutti) è stato diviso per dar vita a tre albi diversi: ingegneria dell'informazione, ingegneria industriale ed ingegneria civile ambientale; ciascuno di questi albi è poi stato diviso in 2 sezioni B e A, “in relazione al diverso grado di capacità di competenza acquisita mediante il percorso formativo”.
Vediamo cosa c’è scritto nel Dpr 328 :
Art.
2. - Istituzione di sezioni negli albi professionali
1.
Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali
diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita
mediante il percorso formativo.
2.
Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi
professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo
di accesso, le seguenti due sezioni:
1.
a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di
laurea specialistica;
2.
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di
laurea.
3.
L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio
può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo
superamento del relativo esame di Stato.
Art.
3. - Istituzione di settori negli albi professionali
1.
I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono
a circoscritte e individuate attività professionali.
2.
Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli
albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo
specifico percorso formativo.
3.
Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le
competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri
settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più
settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.
4.
Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di
studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa
sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di
apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il
settore cui intendono accedere.
5.
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un
settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche
quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.
Art.
7. - Valore delle classi di laurea
1.
I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello
stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai
fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico
contenuto di crediti formativi.
2.
I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa
vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente
regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.
Art.
8. - Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in
conformità al precedente ordinamento
1.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute
nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di
laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione
dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a
partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli
albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità
del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2.
Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna
professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente
dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla
sezione A dello stesso albo.
3.
I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a
sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente
regolamento.
Art.
45. - Sezioni e titoli professionali
1.
Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la
sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:
a.
civile e ambientale;
b.
industriale;
c.
dell'informazione.
2.
Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a.
agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di
ingegnere civile e ambientale;
b.
agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere
industriale;
c.
agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di
ingegnere dell'informazione.
3.
Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a.
agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di
ingegnere civile e ambientale iunior;
b.
agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere
industriale iunior;
c.
agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di
ingegnere dell'informazione iunior.
4.
L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata
dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile e
ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale";
"sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione
degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione
degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "sezione degli
ingegneri iuniores - settore dell'informazione".
Art.
46. - Attività professionali
1.
Le attività professionali che formano oggetto della professione di
ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:
a.
per il settore "ingegneria civile e ambientale": la
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il
collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e
strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa
del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di
sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
b.
per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la
progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la
gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti
industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione
dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di
strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c.
per il settore "ingegneria dell'informazione": la
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il
collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di
generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.
2.
Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente
normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare
oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i
tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie
avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima
e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
3.
Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti
alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:
a.
per il settore "ingegneria civile e ambientale":
1.
le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e
alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima
e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
2.
la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità
e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di
metodologie standardizzate;
3.
i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i
rilievi geometrici di qualunque natura;
b.
per il settore "ingegneria industriale":
1.
le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e
alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e
collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
2.
i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine
e impianti;
3.
le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la
progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli
componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi
di tipologia semplice o ripetitiva;
c.
per il settore "ingegneria dell'informazione":
1.
le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e
alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e
collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione,
trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
2.
i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti
e sistemi elettronici;
3.
le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la
progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di
impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione
ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia
semplice o ripetitiva.
Art.
47. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1.
L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.
2.
Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della
laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a.
per il settore civile e ambientale:
1.
classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea
corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
2.
classe 28/S - Ingegneria civile;
3.
classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;
b.
per il settore industriale:
1.
classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
2.
classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3.
classe 27/S - Ingegneria chimica;
4.
classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
5.
classe 31/S - Ingegneria elettrica;
6.
classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
7.
classe 34/S - Ingegneria gestionale;
8.
classe 36/S - Ingegneria meccanica;
9.
classe 37/S - Ingegneria navale;
10.
classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
c.
per il settore dell'informazione:
1.
classe 23/S - Informatica;
2.
classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3.
classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
4.
classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
5.
classe 32/S - Ingegneria elettronica;
6.
classe 34/S - Ingegneria gestionale;
7.
classe 35/S - Ingegneria informatica.
3.
L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a.
una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per
il quale è richiesta l'iscrizione;
b.
una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di
laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
c.
una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in
legislazione e deontologia professionale;
d.
una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la
classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
4.
Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purché
il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta
l'iscrizione.
5.
Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro
settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a.
una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale
è richiesta l'iscrizione;
b.
una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il
settore per il quale è richiesta l'iscrizione.
Art.
48. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1.
L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.
2.
Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della
laurea in una delle seguenti classi:
a.
per il settore civile e ambientale:
b.
per il settore industriale:
1.
classe 10 - Ingegneria industriale;
c.
per il settore dell'informazione:
1.
classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
2.
classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.
3.
L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a.
una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per
il quale è richiesta l'iscrizione;
b.
una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti
disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea
corrispondente al percorso formativo specifico;
c.
una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in
legislazione e deontologia professionale;
d.
una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli
ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea
corrispondente al percorso formativo specifico.
4.
Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro
settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a.
una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per
il quale è richiesta l'iscrizione;
b.
una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore
per il quale è richiesta l'iscrizione.
Art.
49. - Norme finali e transitorie
Pochi mesi dopo l’uscita del Dpr 328 è nato Il “Movimento
Nazionale DPR 328” con lo scopo di contestare, in modo civile e democratico,
la privazione dei diritti professionali cui sono sottoposti tutti gli studenti
di Ingegneria del Vecchio Ordinamento e tutti quei laureati che non hanno
sostenuto l’esame di stato. Il Movimento non contesta il principio che fosse
necessario riformare il sistema universitario delle facoltà di Ingegneria, che
ogni anno determinava un’elevata percentuale di ritiri ed era causa di una
dilatazione spaventosa dei tempi per conseguire la laurea (le statistiche
parlano chiaro), ma contesta il fatto che non sia stata prevista un’opportuna
fase transitoria a garanzia di chi, ha scelto di completare il percorso
formativo del Vecchio Ordinamento. Il DPR 328 non prevede, in altri termini, il
mantenimento di quei diritti che sentiamo nostri in virtù della totale
equipollenza, sostanziale e formale, che accomuna il percorso formativo di chi
si laurerà con il vecchio ordinamento con
quello di chi si è iscritto all’Ordine Unico prima dell’entrata in vigore
del decreto di cui sopra. L’ingiustizia nasce dall’aver imposto una sorta di
retroattività del DPR 328, che colpisce coloro che non appartengono al Nuovo
Ordinamento. Le diversità tra i due ordinamenti sono palesi ed è necessario
che se ne tenga conto. Non si tratta di rivendicare privilegi di casta, in virtù
di una qualche investitura divina, ma di riconoscere l’evidente diversità tra
i due percorsi formativi, consentendoci l’iscrizione all’Ordine Unico degli
Ingegneri mediante il “vecchio”esame di stato. Il Movimento vuole inoltre
fornire una nostra opinione relativamente alla rivoluzione introdotta dal DPR
328: la frammentazione dell’ordine con lo scopo di definire più precise sfere
di competenza ha in realtà dato vita a tre sezioni, ognuna delle quali è
caratterizzata da una profonda eterogeneità di competenze, sia da un punto di
vista qualitativo che quantitativo. Tale suddivisione scaturisce da una
approssimativa analisi dei settori tecnico-scientifici e dovrebbe, quindi,
essere rielaborata. L’eterogeneità intrinseca di ogni singola sezione è in
netta controtendenza rispetto al principio stesso che ha portato alla loro
genesi. Il Movimento chiede ai docenti, all’Ordine degli Ingegneri e a tutti
gli studenti del vecchio ordinamento di appoggiare le nostre richieste affinché
vengano ripristinati i nostri diritti..
Nei prossimi giorni sulla vicenda del Movimento Dpr 328 potrebbe arrivare un'apertura da parte del Governo. Lo ha dichiarato il sottosegretario all'Istruzione, all'università e alla ricerca scientifica, la senatrice Maria Grazia Siliquini in un’intervista pubblicata sul sole 24 ore il 17 aprile e di cui riportiamo uno stralcio.
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D: |
Un gruppo di
laureati in Ingegneria lamenta che il Dpr 328, dividendo l'albo in tre
settori, uno civile, uno industriale e uno informatico, li obbliga a
scegliere solo uno dei tre settori. E' un'interpretazione corretta? |
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R: |
Il Dpr 328/2001 stabilisce che gli
aspiranti all’iscrizione all’albo degli ingegneri debbano iscriversi
ad una delle sezioni previste dal regolamento. Non sancisce però che il
professionista possa optare per una sola sezione. Per essere
precisi, la possibilità per gli iscritti ad un settore di iscriversi
anche ad un altro settore della stessa sezione (livello) è contemplata
dall’articolato nello specifico. Il Dpr prevede, infatti, il superamento
di un esame di Stato “ridotto” per chi vuole iscriversi anche ad un
altro settore (art 47 comma 5 lettere a) e b) per la sezione A, art 48
comma 4 lettere a) e b) per la sezione B). L’esame consiste in due
prove: una scritta ed una pratica nelle materie caratterizzanti il
settore. Per chi invece svolgeva la professione prima del 328 il
regolamento stabilisce, all’articolo 49 le varie tipologie di opzione
tra i settori. |
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D: |
Gli studenti
immatricolati con il vecchio ordinamento lamentano inoltre il compimento
di una sorta di "iniquità" nei loro confronti rispetto a
colleghi immatricolati sempre con vecchio ordinamento che però hanno
superato l'esame di Stato prima dell'entrata in vigore del Dpr. Pur
avendo, infatti, sostenuto un corso di studi che sotto il profilo
formativo permetterebbe loro di poter accedere a un albo unico, di fatto
si trovano a dover subire una limitazioni delle loro possibilità dovendo
scegliere solo uno dei tre settori. E' possibile ipotizzare un nuovo
intervento a loro favore? |
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R: |
A queste domande, bisogna dare
risposte molto precise e giuridicamente corrette. Il dpr 328 non
individua, con l’articolazione in settori dell’albo, professioni
distinte, bensì si limita ad esporre “circoscritte e individuate
attività professionali” (DPR 328/2001 art. 3 comma 1). Peraltro,
sono state modificate anche le prove d’esame ed adattate ai tre settori.
La prima prova dell’esame di Stato è incentrata sulle attività
caratterizzanti il settore e pertanto, allo stato attuale, anche chi
proviene da un corso di laurea del previgente ordinamento e non ha già
sostenuto l’abilitazione, deve sottoporsi alle nuove regole che
prevedono la “prova di settore”. Maggior chiarezza verrà apportata
anche all’O.M. sulle Sessioni degli Esami di Stato del 12.03.2002 che
all’art. 3 prevede che “In ciascuna sessione non può essere
sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni
indicate…”. Voglio sottolineare che nell’ordinanza si è
parlato volontariamente di professioni e non di settori. Nei
prossimi giorni, sarà cura dell’amministrazione fare maggiore
chiarezza, con una circolare, per rispondere ai numerosi quesiti che ci
sono arrivati. |
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D: |
Si può prevedere l'introduzione di una fase transitoria? |
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R: |
Certamente, non lo nascondo, con
l’Ufficio legislativo del MIUR, il Ministero della Giustizia e gli
ordini interessati è un in corso un processo di revisione di certe parti
del DPR 328. Alcune problematiche avranno una soluzione celere. Ciò
che è “rimasto fuori” dalle norme transitorie del DPR 328, laddove
possibile, verrà inserito. |
Spero che dopo la lettura di questo articolo il mistero
(buffo) del Dpr 328 sia stato svelato, continueremo a tenervi informati sulla
questione e per chi volesse interessarsi più da vicino vi indico il sito web
del Movimento Nazionale DPR 328 : http://dpr328.go.to .
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