“Il Dpr 328/2001” chi è costui?

 Questo è il manzoniano quesito che da giorni angoscia gli studenti di ingegneria. Leggendo le righe di questo articolo l’arcano verrà svelato e le coscienze verranno mobilitate.

Già il titolo del Dpr 328 “Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” comincia a chiarirci il mistero (che poi diventerà buffo). Il Dpr 328 si occupa quindi delle nuove regole per l’accesso all’esame di Stato cambiandone  le modalità rispetto al vecchio ordinamento. Il  provvedimento rimodula l’ordinamento degli albi, degli ordini e dei collegi di una serie di professioni, dagli architetti ai biologi ai periti agrari, agli ingegneri.

L’ «albo degli ingegneri» (unico per tutti) è stato diviso per dar vita a tre albi diversi: ingegneria dell'informazione, ingegneria industriale ed ingegneria civile ambientale; ciascuno di questi albi è poi stato diviso in 2 sezioni B e A, “in relazione al diverso grado di capacità di competenza acquisita mediante il percorso formativo”.

Vediamo cosa c’è scritto nel Dpr 328 :

Art. 2. - Istituzione di sezioni negli albi professionali

1.      Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

2.      Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

1.     a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

2.     b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

3.      L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3. - Istituzione di settori negli albi professionali

1.      I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

2.      Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3.      Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

4.      Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

5.      Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

 

Art. 7. - Valore delle classi di laurea

1.      I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

2.      I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8. - Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento

1.      Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2.      Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

3.      I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

Art. 45. - Sezioni e titoli professionali

1.      Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

a.     civile e ambientale;

b.     industriale;

c.      dell'informazione.

2.      Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

a.     agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;

b.     agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;

c.      agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.

3.      Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a.     agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;

b.     agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;

c.      agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.

4.      L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale"; "sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".

Art. 46. - Attività professionali

1.      Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a.     per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b.     per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c.      per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2.      Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3.      Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a.     per il settore "ingegneria civile e ambientale":

1.     le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2.     la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3.     i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b.     per il settore "ingegneria industriale":

1.     le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

2.     i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3.     le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c.      per il settore "ingegneria dell'informazione":

1.     le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

2.     i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3.     le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Art. 47. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1.      L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2.      Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a.     per il settore civile e ambientale:

1.     classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

2.     classe 28/S - Ingegneria civile;

3.     classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

b.     per il settore industriale:

1.     classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;

2.     classe 26/S - Ingegneria biomedica;

3.     classe 27/S - Ingegneria chimica;

4.     classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

5.     classe 31/S - Ingegneria elettrica;

6.     classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;

7.     classe 34/S - Ingegneria gestionale;

8.     classe 36/S - Ingegneria meccanica;

9.     classe 37/S - Ingegneria navale;

10. classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

c.      per il settore dell'informazione:

1.     classe 23/S - Informatica;

2.     classe 26/S - Ingegneria biomedica;

3.     classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

4.     classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;

5.     classe 32/S - Ingegneria elettronica;

6.     classe 34/S - Ingegneria gestionale;

7.     classe 35/S - Ingegneria informatica.

3.      L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a.     una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b.     una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

c.      una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d.     una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

4.      Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.

5.      Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a.     una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b.     una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 48. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1.      L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2.      Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a.     per il settore civile e ambientale:

      1. classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
      2. classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b.     per il settore industriale:

1.     classe 10 - Ingegneria industriale;

c.      per il settore dell'informazione:

1.     classe 9 - Ingegneria dell'informazione;

2.     classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.

3.      L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a.     una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b.     una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

c.      una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d.     una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

4.      Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a.     una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b.     una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 49. - Norme finali e transitorie

  1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
  2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
  3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

 

Pochi mesi dopo l’uscita del Dpr 328 è nato Il “Movimento Nazionale DPR 328” con lo scopo di contestare, in modo civile e democratico, la privazione dei diritti professionali cui sono sottoposti tutti gli studenti di Ingegneria del Vecchio Ordinamento e tutti quei laureati che non hanno sostenuto l’esame di stato. Il Movimento non contesta il principio che fosse necessario riformare il sistema universitario delle facoltà di Ingegneria, che ogni anno determinava un’elevata percentuale di ritiri ed era causa di una dilatazione spaventosa dei tempi per conseguire la laurea (le statistiche parlano chiaro), ma contesta il fatto che non sia stata prevista un’opportuna fase transitoria a garanzia di chi, ha scelto di completare il percorso formativo del Vecchio Ordinamento. Il DPR 328 non prevede, in altri termini, il mantenimento di quei diritti che sentiamo nostri in virtù della totale equipollenza, sostanziale e formale, che accomuna il percorso formativo di chi si laurerà con il vecchio ordinamento  con quello di chi si è iscritto all’Ordine Unico prima dell’entrata in vigore del decreto di cui sopra. L’ingiustizia nasce dall’aver imposto una sorta di retroattività del DPR 328, che colpisce coloro che non appartengono al Nuovo Ordinamento. Le diversità tra i due ordinamenti sono palesi ed è necessario che se ne tenga conto. Non si tratta di rivendicare privilegi di casta, in virtù di una qualche investitura divina, ma di riconoscere l’evidente diversità tra i due percorsi formativi, consentendoci l’iscrizione all’Ordine Unico degli Ingegneri mediante il “vecchio”esame di stato. Il Movimento vuole inoltre fornire una nostra opinione relativamente alla rivoluzione introdotta dal DPR 328: la frammentazione dell’ordine con lo scopo di definire più precise sfere di competenza ha in realtà dato vita a tre sezioni, ognuna delle quali è caratterizzata da una profonda eterogeneità di competenze, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Tale suddivisione scaturisce da una approssimativa analisi dei settori tecnico-scientifici e dovrebbe, quindi, essere rielaborata. L’eterogeneità intrinseca di ogni singola sezione è in netta controtendenza rispetto al principio stesso che ha portato alla loro genesi. Il Movimento chiede ai docenti, all’Ordine degli Ingegneri e a tutti gli studenti del vecchio ordinamento di appoggiare le nostre richieste affinché vengano ripristinati i nostri diritti..

Nei prossimi giorni sulla vicenda del Movimento Dpr 328 potrebbe arrivare un'apertura da parte del Governo. Lo ha dichiarato il sottosegretario all'Istruzione, all'università e alla ricerca scientifica, la senatrice Maria Grazia Siliquini in un’intervista pubblicata sul sole 24 ore il 17 aprile e di cui riportiamo uno stralcio.

D:

Un gruppo di laureati in Ingegneria lamenta che il Dpr 328, dividendo l'albo in tre settori, uno civile, uno industriale e uno informatico, li obbliga a scegliere solo uno dei tre settori. E' un'interpretazione corretta?

 

 

R:

Il Dpr 328/2001 stabilisce che gli aspiranti all’iscrizione all’albo degli ingegneri debbano iscriversi ad una delle sezioni previste dal regolamento. Non sancisce però che il professionista possa optare per una sola sezione.  Per essere precisi, la possibilità per gli iscritti ad un settore di iscriversi anche ad un altro settore della stessa sezione (livello) è contemplata dall’articolato nello specifico. Il Dpr prevede, infatti, il superamento di un esame di Stato “ridotto” per chi vuole iscriversi anche ad un altro settore (art 47 comma 5 lettere a) e b) per la sezione A, art 48 comma 4 lettere a) e b) per la sezione B). L’esame consiste in due prove: una scritta ed una pratica nelle materie caratterizzanti il settore.  Per chi invece svolgeva la professione prima del 328 il regolamento stabilisce, all’articolo 49 le varie tipologie di opzione tra i settori. 

 

 

D:

Gli studenti immatricolati con il vecchio ordinamento lamentano inoltre il compimento di una sorta di "iniquità" nei loro confronti rispetto a colleghi immatricolati sempre con vecchio ordinamento che però hanno superato l'esame di Stato prima dell'entrata in vigore del Dpr. Pur avendo, infatti, sostenuto un corso di studi che sotto il profilo formativo permetterebbe loro di poter accedere a un albo unico, di fatto si trovano a dover subire una limitazioni delle loro possibilità dovendo scegliere solo uno dei tre settori. E' possibile ipotizzare un nuovo intervento a loro favore? 

 

 

R:

A queste domande, bisogna dare risposte molto precise e giuridicamente corrette.  Il dpr 328 non individua, con l’articolazione in settori dell’albo, professioni distinte, bensì si limita ad esporre “circoscritte e individuate attività professionali” (DPR 328/2001 art. 3 comma 1). Peraltro, sono state modificate anche le prove d’esame ed adattate ai tre settori.  La prima prova dell’esame di Stato è incentrata sulle attività caratterizzanti il settore e pertanto, allo stato attuale, anche chi proviene da un corso di laurea del previgente ordinamento e non ha già sostenuto l’abilitazione, deve sottoporsi alle nuove regole che prevedono la “prova di settore”. Maggior chiarezza verrà apportata anche all’O.M. sulle Sessioni degli Esami di Stato del 12.03.2002 che all’art. 3 prevede che “In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate…”.  Voglio sottolineare che nell’ordinanza si è parlato volontariamente di professioni e non di settori.  Nei prossimi giorni, sarà cura dell’amministrazione fare maggiore chiarezza, con una circolare, per rispondere ai numerosi quesiti che ci sono arrivati. 

 

 

D:

Si può prevedere l'introduzione di una fase transitoria?

 

 

R:

Certamente, non lo nascondo, con l’Ufficio legislativo del MIUR, il Ministero della Giustizia e gli ordini interessati è un in corso un processo di revisione di certe parti del DPR 328.  Alcune problematiche avranno una soluzione celere. Ciò che è “rimasto fuori” dalle norme transitorie del DPR 328, laddove possibile, verrà inserito.

Spero che dopo la lettura di questo articolo il mistero (buffo) del Dpr 328 sia stato svelato, continueremo a tenervi informati sulla questione e per chi volesse interessarsi più da vicino vi indico il sito web del Movimento Nazionale DPR 328 : http://dpr328.go.to .

 

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