STATUTO

Art. 1)

E’ costituita l’Associazione denominata "LAVORI IN CORSO" con sede in Roma, presso il X Distretto scolastico del 37^ Circolo "Giuseppe Mazzini", via Volsinio, n. 25.

Art 2)

L’Associazione è libera, apolitica e aconfessionale, si ispira ai principi del volontariato e non ha fini di lucro.

L'Associazione, nel rispetto ed in coerenza con le disposizioni in tema di autonomia delle istituzioni scolastiche, rappresenta la formalizzazione dell’impegno dei genitori degli alunni iscritti alle scuole materne e dell’obbligo del X Distretto scolastico di Roma - 37^ Circolo, "Giuseppe Mazzini", "XX Settembre 1870" ed "Esopo".

Art. 3)

L’Associazione "LAVORI IN CORSO" ha i seguenti scopi:

    1. il sostegno e la promozione dei servizi educativi, di iniziative culturali, sportive e ricreative in aiuto al percorso di crescita e di sviluppo degli alunni;
    2. la valorizzazione ed il miglioramento delle strutture a disposizione delle scuole richiamate nel precedente articolo 2);
    3. l'ampliamento delle attività proposte dalla scuola e volte alla crescita umana e intellettuale, aderendo al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, anche mediante la collaborazione con autorità, enti ed associazioni coinvolti nella risoluzione dei problemi riguardanti l'attività formativa;
    4. affiancare e supportare il percorso del Piano dell'Offerta Formativa nella realizzazione degli obiettivi generali ed educativi;
    5. la promozione dell’incontro tra i genitori favorendone il coinvolgimento nella vita scolastica dei propri figli anche attraverso il lavoro di indagine, studio e documentazione, difendendo e valorizzando il carattere pubblico dell’istruzione;
    6. lo svolgimento in genere di tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

Art. 4)

La durata dell’Associazione è indeterminata, salvo anticipato scioglimento.

Art. 5)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal versamento delle quote degli associati, dalle entrate derivanti dalle attività statutarie, da eventuali elargizioni e lasciti.

Durante la vita dell’Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6)

Possono essere soci di diritto dell’Associazione tutti i genitori o chi ne osserva la potestà o i tutori, i cui figli sono iscritti alle scuole pubbliche materne e dell’obbligo richiamate al precedente art. 2), nonché il relativo corpo insegnante ed il personale in servizio.

La qualità di socio si acquisisce tramite richiesta fatta pervenire al Presidente dell’Associazione e con il versamento della quota associativa stabilita.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, offrendo la loro collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei fini statutari.

Art. 7)

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell’Associazione.

L’esclusione di un associato può essere deliberata dall’Assemblea dell’Associazione per inosservanza delle disposizioni di cui al presente statuto e dell’eventuale regolamento interno, ovvero per gravi motivi o comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione.

La qualità di socio non è trasmissibile e si perde qualora non si è in regola con il versamento della quota prevista.

L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione, perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale o sull’attività dell’Associazione stessa.

Art. 8)

Organi dell’Associazione sono:

Il Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo, dovranno essere nominati tra gli associati, durano in carica due anni, e potranno essere rieletti per una sola volta consecutivamente.

Non possono assumere cariche sociali coloro che rivestano cariche pubbliche elettive o incarichi direttivi in partiti politici e sindacati, o che siano cointeressati in ditte o imprese che forniscono beni o servizi alle scuole indicate al precedente art. 2 del presente statuto.

Art. 9)

L'assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 10)

La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta da almeno 1/5 degli associati o dalla maggioranza dei consiglieri.

L’assemblea ordinaria deve comunque essere convocata almeno due volte all’anno, rispettivamente entro il 15 di giugno ed entro il 30 settembre di ogni anno.

La convocazione dell’Assemblea deve avvenire mediante affissione dell’avviso di convocazione, almeno 10 giorni prima della data stabilita, nella sede sociale e nelle bacheche a disposizione dell’Associazione situate nelle scuole richiamate al precedente articolo 2).

L’avviso deve contenere l’ora, il luogo, la data e l’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza degli associati, e delibera con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l’Assemblea è valida a prescindere dal numero degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è valida se sono presenti 2/3 degli associati, e delibera con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l’Assemblea è valida a prescindere dal numero degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in caso di sua assenza il Presidente sarà nominato dall’Assemblea.

L’Assemblea, inoltre elegge tra i presenti un segretario.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale nell’albo della sede e nelle bacheche scolastiche riservate all’Associazione.

Art. 11)

All’Assemblea ordinaria spetta:

Art. 12)

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 13)

Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, a lui spetta la firma sociale e dispone l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 14)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo 11 membri compreso il Presidente ed in ogni caso da un numero dispari di componenti; è convocato dal Presidente su richiesta motivata o da almeno 3 dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante affissione dell’avviso nella sede sociale e nelle bacheche a disposizione dell’Associazione situate nelle scuole richiamate al precedente articolo 2), almeno 5 giorni prima della data della seduta.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza dal consigliere più anziano, e potrà essere eletto tra i suoi componenti un segretario.

Delle delibere deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale, nell’albo della sede e nelle bacheche a disposizione dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e gli spettano tutti i poteri concernenti l’amministrazione e la gestione dell’Associazione, in particolare elabora il rendiconto consuntivo e preventivo, e determina l’ammontare delle quote associative.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvederà alla sua cooptazione; il consigliere cooptato durerà in carica fino alla prima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di detto consigliere dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere invece cessato.

Nel caso dovesse venire a mancare la maggioranza dei componenti l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e per la sua rielezione deve essere convocata l’Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri consiglieri delegati, per singole attività o categoria di attività fissandone le attribuzioni.

Nomina, se lo ritiene opportuno, i Comitati Esecutivi, previa determinazione del numero, del responsabile e dei compiti. I Comitati Esecutivi, hanno durata pari all’anno scolastico.

Art. 15)

I Componenti di ogni Comitato Esecutivo dovranno essere scelti tra gli associati ed opereranno secondo il mandato loro attribuito dal Consiglio Direttivo, relazionando quest’ultimo periodicamente della propria attività.

Art. 16)

L’anno finanziario inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il rendiconto preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di settembre.

Il rendiconto consuntivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 10 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 17)

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 18)

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.