REGOLAMENTO SERVIZIO VOLONTARIO COMUNALE di PROTEZIONE CIVILE
ARTICOLO 1 (costituzione)
E' stato costituito un Gruppo denominato "Servizio Volontario Comunale di Protezione Civile" del Comune di Camposampiero, a cui possono aderire i cittadini di ambo i sessi residenti e non residenti in questo comune, che in possesso dei requisiti psico - fisici necessari, prestano la loro opera senza scopo di lucro o di vantaggi personali, nel soccorso di popolazioni colpite da calamità pubbliche e che a tale scopo sono addestrati, equipaggiati e assicurati in attività di previsione, prevenzione e soccorso nell'ambito della Protezione Civile.
Il gruppo è apolitico.
ARTICOLO 2 (scopi)
Lo scopo del gruppo è l'organizzazione dei volontari, secondo i criteri espressi nell'art. 1 del presente regolamento, che si adopereranno, su richiesta dell'autorità competente in operazioni di protezione civile.
ARTICOLO 3
Tutte le decisioni riguardanti il funzionamento del gruppo, sia nel proprio ambito, sia nei riguardi dei terzi, vengono prese dall' Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 4
I componenti di questo gruppo si impegnano a non svolgere nelle vesti di volontari di P.C. alcuna attività contrastante con le finalità del gruppo. Inoltre deve esistere la mancanza di rapporti d'impiego o libero - professionali con il servizio volontario stesso. Essi si impegnano altresì, a non svolgere alcun lavoro in sostituzione di scioperanti o comunque eseguibile da personale che da questa prestazione dovesse trarne una retribuzione, salvo motivi di estrema urgenza e necessità.
ARTICOLO 5
Condizione indispensabile per far parte del Servizio Volontari Comunale della Protezione Civile del Comune di Camposampiero è dare la propria adesione all'organizzazione, all'addestramento e soprattutto alle operazioni di soccorso, con impegno, lealtà senso di responsabilità e spirito di collaborazione: Nessuna preclusione politica o religiosa viene fatta a chi aspira ad aderire a questa organizzazione e ne accetti lo spirito e la lettera come da presente Regolamento.
ARTICOLO 6
L'iscrizione nei ruolini provvisori del settore di P.C. di Camposampiero, è subordinata alla
presentazione di apposita domanda nei modelli depositati presso gli uffici comunali e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.
ARTICOLO 7 (formazione)
I volontari sono addestrati a cura della Prefettura, tramite tecnici del Corpo dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dal Prefetto fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attengono siano ritenuti idonei.
ARTICOLO 8
Terminato il corso di addestramento e Superato l'esame proposto agli accertamenti del caso, Prefettura e Comune iscriveranno i volontari nei rispettivi ruolini definitivi del Settore P.C. Gli iscritti successivamente possono essere dotati di uniforme ed equipaggiamento da indossare per le attività del gruppo e ne saranno responsabili in solido.
ARTICOLO 9
Il Gruppo in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi da parte della Prefettura competente per territorio.
ARTICOLO 10 (trattamento previdenziale e assicurativo)
La prefettura può integrare le dotazioni del gruppo comunale, con equipaggiamenti e mezzi speciali di intervento che vengono all'uopo assegnati all'Autorità competente. Ai volontari censiti, come associazione, nei ruoli del dipartimento la Protezione Civile, vengono garantiti ai sensi del D.L. 159/84 convertito in Legge 363/84 i seguenti benefici:
1) MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO
Al volontario impiegato in attività addestrative o in interventi di P.C. viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro
2) MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO - PREVIDENZIALE
Al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, viene ugualmente garantita una forma di rimborso per le giornate lavorative perdute.
3) COPERTURA ASSICURATIVA
I volontari, sono coperti durante l'impiego, da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile.
Nelle more di espletamento delle formalità di riconoscimento dell'Associazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile, la copertura assicurativa è garantita dal Comune, mediante stipula di apposito contratto assicurativo.
4) RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE
Al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute durante l'attività addestrativa o gli interventi. Il rimborso può essere attribuito in modo forfetario per ciascun volontario nella misura che sarà stabilita dal Prefetto, sulla base del programma delle attività comprensivo del piano finanziario, presentato dal gruppo e approvato dal Prefetto medesimo.
Dalla somma spettante a ciascun componente viene detratta una quota in caso di mancata partecipazione non giustificata alle attività del gruppo.
ARTICOLO 11
E' fatto divieto ai volontari di accettare qualsiasi remunerazione per la loro opera, salvo quanto disposto dall'art. 10.
ARTICOLO 12
Il volontario può in qualsiasi momento, tranne nel caso di operatività d'emergenza, comunicare le
dimissioni volontarie per iscritto al Sindaco, specificandone i motivi.
ARTICOLO 13
Ciascun volontario appartenente alle varie squadre operative di intervento, per motivi esclusivamente fisici, non può superare il limite d'età di anni 60. Questo per garantire l'incolumità stessa del volontario e della squadra. Il superamento del limite d'età fissato, non preclude l'appartenenza del volontario al gruppo, ma bensì il trasferimento in altri apparati logistici della P.C.
ARTICOLO 14
I volontari sono muniti di documento di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica secondo le norme di legge.
Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a frequentare corsi di specializzazione effettuati dai vari Enti preposti, che successivamente dovranno essere registrati nelle schede personali dei volontari.
ARTICOLO 15
I volontari di P.C., in addestramento ed in operazioni possono rifiutarsi, perché volontari, di eseguire azioni o lavori che essi giudichino pericolosi o che non ritengono essere adeguatamente preparati. Ciò non influenzerà la loro appartenenza al gruppo; di conseguenza saranno tenuti ad integrare la loro esperienza frequentando le esercitazioni di P.C. che di volta in volta verranno effettuate nei vari comuni della Provincia di Padova.
ARTICOLO 16 (Organizzazione gerarchica del gruppo)
Gli organi del Servizio Volontario Comunale di Protezione Civile sono: il Sindaco e suo delegato, il Coordinatore, il Segretario, il Consiglio di gruppo e l'Assemblea di gruppo.
Il Coordinatore, il Segretario e il Consiglio di gruppo vengono nominati in Assemblea mediante
votazione segreta tra i presenti e durano in carica due anni.
l) Il Sindaco o il suo delegato, è il responsabile unico del gruppo; alla sua Autorità sono sottoposti tutti i volontari che egli può, a suo giudizio e su segnalazione del Coordinatore e del Consiglio di Gruppo sospendere o espellere.
2) Il Coordinatore ha la responsabilità del Gruppo durante le sue attività ed è il punto di riferimento tra l'Amministrazione Comunale ed il gruppo, ed è il garante del rispetto e della osservanza assoluta del presente regolamento.
3) Il Segretario ha l'incarico di conservare copia di tutta la documentazione riguardante l'attività del gruppo, di tenere aggiornate le schede degli iscritti, nonché la registrazione in apposito registro di tutto l'equipaggiamento in dotazione al gruppo e ai singoli volontari, per il quale è responsabile poichè ha l'obbligo di registrare, inoltre, l'entrata e l'uscita del materiale dal magazzino.
4) Il consiglio di gruppo è costituito da:
· il Sindaco o suo delegato.
· il Coordinatore.
· il Segretario che non ha diritto di voto tranne che nelle adunanze dell'Assemblea di gruppo.
· due membri nominati dal Sindaco tra i volontari.
· tre membri nominati dall'assemblea di gruppo.
Esso ha l'incarico di rilevare le esigenze del gruppo e renderle note all’Amministrazione Comunale. Inoltre ha il compito di sorvegliare le attività del gruppo.
5) L'assemblea del gruppo è costituita da tutti i volontari ed è riunita ogni due anni in via ordinaria dal Sindaco per rieleggere i rappresentanti del Consiglio di gruppo e, in via straordinaria, dal Coordinatore per esigenze di carattere eccezionale.
ARTICOLO 17 (Sanzioni disciplinari)
Le sanzioni disciplinari sono costituite da:
1) Sospensione temporanea fino a trenta giorni:
viene adottata dal coordinatore, sentito il parere del Sindaco, e nel caso venga emessa nei confronti del Coordinatore sarà adottata dal Sindaco; tale sospensione viene emessa quando il volontario incorra in uno dei seguenti casi:
- infrazione al presente regolamento
- comportamento irresponsabile nell'adempimento del proprio dovere.
Il volontario, una volta sospeso, deve depositare al Segretario del Gruppo il documento di riconoscimento; inoltre, qualora non venga successivamente espulso, scontato il suo periodo di sospensione, viene reintegrato nella sua qualifica, tramite l'annotazione nella sua scheda personale. Qualora il sospeso avesse un incarico particolare nell'Amministrazione del Gruppo, il Sindaco nomina un "facente - funzioni" fino alla scadenza della sospensione stessa. Alla terza sospensione l'espulsione è automatica.
2) Espulsione:
viene adottata dal Sindaco, sentito il parere del consiglio di gruppo, qualora il volontario incorra in uno dei seguenti casi:
- condanne penali subite successivamente all'iscrizione al gruppo.
- comportamento pericoloso per il volontario e per gli altri, nelle esercitazioni periodiche e nelle
operazioni di soccorso o abuso verso i cittadini.
ARTICOLO 18
Eventuali e successive modifiche al presente regolamento, dovranno essere proposte dal Consiglio di gruppo e presentate per iscritto al Sindaco che le renderà nota all'Amministrazione Comunale in Consiglio Comunale per l'eventuale approvazione.
ARTICOLO 19
Il presente regolamento è composto di n. 19 articoli, ed entrerà in vigore il giorno successivo la data di esecutività della deliberazione di approvazione.
Copia del presente regolamento sarà inviata al Signor Prefetto della Provincia di Padova.